Art. 8.

                      Programmazione regionale



   1.  La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'art. 7,
adotta  il  piano  per  la  pesca professionale e l'acquacoltura e il
piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la
pesca   sportiva   e  li  sottopone  all'approvazione  del  Consiglio
regionale.
   2. I piani di cui al comma 1:
    a)  hanno  validita'  di  sei  anni  e  possono  comunque  essere
aggiornati;
    b)  analizzano  la  situazione  in  ambito  regionale dei settori
disciplinati dalla presente legge;
    c)  definiscono  gli indirizzi della programmazione e determinano
gli obiettivi che si intendono perseguire;
    d)  definiscono  le  linee di indirizzo ed il coordinamento delle
iniziative  da  adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo
sfruttamento  con  la  valorizzazione per cio' che concerne le specie
ittiche  a  distribuzione  regionale  e  i  corpi  d'acqua con bacino
idrografico di sviluppo sovra provinciale.
   3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico
e per la pesca sportiva in particolare:
    a)  detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il
riequilibrio   biologico   delle  risorse  ittiofaunistiche  e  degli
ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva;
    b)   definisce  specifici  programmi  e  progetti  di  iniziativa
regionale   con   particolare   riferimento  a  quelli  di  rilevanza
strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatorie;
    c)  definisce  i  criteri  per l'individuazione dell'elenco della
fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo,
vulnerabili,   rare   o   endemiche  per  le  quali  sono  necessarie
particolari forme di tutela;
    d)  definisce  i  criteri  per l'individuazione dell'elenco della
fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano
di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione;
    e)  definisce  i  criteri  di classificazione delle acque in zone
ittiche  in  base alla loro qualita', alla produttivita' ittiogenica,
alla  consistenza,  tipologia,  stato  di  salute  ed endemismi delle
popolazioni   ittiche   presenti   ai   fini  della  regolamentazione
dell'attivita' alieutica;
    f)  individua  i  principi  di gestione delle zone ittiche di cui
all'art. 12;
    g)  definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli
artt.  15,  16,  17  e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca
sportiva;
    h)  definisce  i  contenuti  tecnico  culturali  dei corsi di cui
all'art. 43;
    i)  definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale
di cui all'art. 9;
    l) ripartisce le risorse finanziarie tra le province, definendone
i criteri di riparto e le procedure di assegnazione.
   4.  Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri
per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli
imprenditori ittici di cui all'art. 39, comma 9.
   5.  La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 7,
comma  1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e
l'acquacoltura, che contiene almeno:
    a)  la  determinazione  delle  risorse finanziarie complessive da
destinare   all'attuazione  dei  programmi,  ripartendole  tra  pesca
professionale e acquacoltura;
    b)  la  previsione  delle tipologie degli interventi finanziabili
tra quelli descritti negli artt. 30 e 40.