Art. 8. Programmazione regionale 1. La Giunta regionale, sentite le Commissioni di cui all'art. 7, adotta il piano per la pesca professionale e l'acquacoltura e il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva e li sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. I piani di cui al comma 1: a) hanno validita' di sei anni e possono comunque essere aggiornati; b) analizzano la situazione in ambito regionale dei settori disciplinati dalla presente legge; c) definiscono gli indirizzi della programmazione e determinano gli obiettivi che si intendono perseguire; d) definiscono le linee di indirizzo ed il coordinamento delle iniziative da adottare tenendo conto dell'esigenza di conciliare lo sfruttamento con la valorizzazione per cio' che concerne le specie ittiche a distribuzione regionale e i corpi d'acqua con bacino idrografico di sviluppo sovra provinciale. 3. Il piano per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva in particolare: a) detta indirizzi per la conservazione, la valorizzazione ed il riequilibrio biologico delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici e per la pesca sportiva; b) definisce specifici programmi e progetti di iniziativa regionale con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica utili ai fini dell'efficacia delle scelte programmatorie; c) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna acquatica autoctona con l'indicazione delle specie in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche per le quali sono necessarie particolari forme di tutela; d) definisce i criteri per l'individuazione dell'elenco della fauna ittica alloctona con l'indicazione delle specie che necessitano di interventi di contenimento, riduzione o eradicazione; e) definisce i criteri di classificazione delle acque in zone ittiche in base alla loro qualita', alla produttivita' ittiogenica, alla consistenza, tipologia, stato di salute ed endemismi delle popolazioni ittiche presenti ai fini della regolamentazione dell'attivita' alieutica; f) individua i principi di gestione delle zone ittiche di cui all'art. 12; g) definisce i criteri per la istituzione delle zone di cui agli artt. 15, 16, 17 e 18 e gli indirizzi per l'esercizio della pesca sportiva; h) definisce i contenuti tecnico culturali dei corsi di cui all'art. 43; i) definisce i criteri di indirizzo per il programma provinciale di cui all'art. 9; l) ripartisce le risorse finanziarie tra le province, definendone i criteri di riparto e le procedure di assegnazione. 4. Il piano per l'acquacoltura in particolare definisce i criteri per la disciplina dei requisiti degli impianti e degli obblighi degli imprenditori ittici di cui all'art. 39, comma 9. 5. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 7, comma 1 adotta annualmente il programma per la pesca professionale e l'acquacoltura, che contiene almeno: a) la determinazione delle risorse finanziarie complessive da destinare all'attuazione dei programmi, ripartendole tra pesca professionale e acquacoltura; b) la previsione delle tipologie degli interventi finanziabili tra quelli descritti negli artt. 30 e 40.