Art. 9.

                     Programmazione provinciale



   1.  Le  province  adottano,  entro  e non oltre il primo trimestre
dell'anno  di  riferimento  il programma triennale per la tutela e la
conservazione  del  patrimonio  ittico  e  per  la pesca sportiva, di
seguito  programma  triennale,  in  coerenza  con  la  programmazione
regionale.
   2. Il programma triennale contiene almeno:
    a)   gli   interventi   di   recupero,   di   salvaguardia  e  di
valorizzazione  del  patrimonio  ittico  anche  attraverso  azioni di
riqualificazione ambientale;
    b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle
presenze ittiche;
    c)  l'indicazione  dei  settori  di  corpi  idrici destinati o da
destinare  a  zone  di  frega,  zone  di  protezione,  zone  di pesca
regolamentata,  i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la
pesca sportiva effettuata con imbarcazioni;
    d)  la  previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione
del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie;
    e)  la  disciplina  per  la  cattura delle specie ittiche a scopo
scientifico.
   3.  Il programma triennale e' trasmesso dalle province al Servizio
regionale  competente  entro  sessanta giorni dall'adozione e diventa
esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte
della regione.