Art. 9. Programmazione provinciale 1. Le province adottano, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno di riferimento il programma triennale per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva, di seguito programma triennale, in coerenza con la programmazione regionale. 2. Il programma triennale contiene almeno: a) gli interventi di recupero, di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio ittico anche attraverso azioni di riqualificazione ambientale; b) gli eventuali ripopolamenti e le azioni di potenziamento delle presenze ittiche; c) l'indicazione dei settori di corpi idrici destinati o da destinare a zone di frega, zone di protezione, zone di pesca regolamentata, i campi di gara, i luoghi dove proibire o limitare la pesca sportiva effettuata con imbarcazioni; d) la previsione degli oneri finanziari connessi all'attuazione del programma e delle risorse ivi comprese le risorse proprie; e) la disciplina per la cattura delle specie ittiche a scopo scientifico. 3. Il programma triennale e' trasmesso dalle province al Servizio regionale competente entro sessanta giorni dall'adozione e diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte della regione.