Art. 6.
                     Esposizione della bandiera

   1.  La  bandiera della Provincia e' esposta all'esterno delle sedi
della  Provincia,  del  Consiglio  provinciale,  dei  comuni  e delle
comunita'  nonche'  negli  altri  luoghi  previsti nel regolamento di
esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5
febbraio  1998,  n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera
della  Repubblica  italiana  e  di quella dell'Unione europea), e dal
decreto  del  Presi-  dente  della  Repubblica  7 aprile 2000, n. 121
(Regolamento   recante   disciplina  dell'uso  delle  bandiere  della
Repubblica   italiana   e   dell'Unione   europea   da   parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici).
   2.  Il  regolamento  di  esecuzione  individua  le  modalita'  per
l'esposizione  della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le
occasioni,  oltre alla giornata dell'autonomia, nei quali la bandiera
e'  esposta;  il  regolamento individua inoltre gli enti od organismi
pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia.
   3. L'esposizione della bandiera provinciale da parte di privati e'
libera, purche' avvenga in forme decorose.