Art. 6. Esposizione della bandiera 1. La bandiera della Provincia e' esposta all'esterno delle sedi della Provincia, del Consiglio provinciale, dei comuni e delle comunita' nonche' negli altri luoghi previsti nel regolamento di esecuzione di questa legge, fatto salvo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea), e dal decreto del Presi- dente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 (Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici). 2. Il regolamento di esecuzione individua le modalita' per l'esposizione della bandiera, anche in segno di lutto, i giorni e le occasioni, oltre alla giornata dell'autonomia, nei quali la bandiera e' esposta; il regolamento individua inoltre gli enti od organismi pubblici tenuti ad esporre la bandiera della Provincia. 3. L'esposizione della bandiera provinciale da parte di privati e' libera, purche' avvenga in forme decorose.