Art. 9. Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, (unita' previsionale di base 25.10.210 - capitolo 252700) ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, (unita' previsionale di base 35.5.110 - capitolo 351000). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 30 luglio 2008 DELLAI (Omissis).