Art. 9.
                      Disposizione finanziaria

   1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  da  questa  legge si
provvede  con  le  autorizzazioni di spesa previste in bilancio per i
fini  di  cui  alla  legge  provinciale  7 agosto 2006, n. 5, (unita'
previsionale  di  base  25.10.210  -  capitolo  252700) ed alla legge
provinciale  3  ottobre  2007,  n.  15,  (unita' previsionale di base
35.5.110 - capitolo 351000).
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 30 luglio 2008
                               DELLAI
   (Omissis).