Art. 2. Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale n. 5 del 2006 1. All'art. 56 della legge provinciale n. 5 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1 le parole: «, nel rispetto dei limiti consentiti dal comma 4» sono soppresse; b) in fine al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Tra le esigenze delle famiglie di cui tener conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo e' considerata anche la richiesta di una frequenza scolastica solo antimeridiana.»; c) i commi 3 e 4 sono abrogati.