Art. 2.
  Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale n. 5 del 2006

   1.  All'art.  56  della  legge  provinciale  n.  5  del  2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma 1 le parole: «, nel rispetto dei limiti consentiti
dal comma 4» sono soppresse;
    b)  in  fine  al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: «Tra le
esigenze  delle  famiglie  di  cui  tener  conto  nell'individuazione
dell'orario  delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo
e'  considerata  anche  la richiesta di una frequenza scolastica solo
antimeridiana.»;
    c) i commi 3 e 4 sono abrogati.