Art. 3.
  Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale n. 5 del 2006

   1.  Nel  secondo  periodo  del  comma  4  dell'art. 61 della legge
provinciale  n.  5  del 2006 le parole: «anche i bambini e le bambine
che  compiono  i sei anni di eta' entro il mese di dicembre dell'anno
scolastico  di  riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «anche i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il mese di
aprile dell'anno scolastico di riferimento».
   2.  Per l'anno scolastico 2008-2009 quanto previsto dal comma 1 si
applica  a  condizione  che  le  nuove  iscrizioni  non comportino un
aumento  del  numero  delle  classi  attivate alla data di entrata in
vigore di questa legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 30 luglio 2008
                               DELLAI
   (Omissis).