Art. 3. Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale n. 5 del 2006 1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 61 della legge provinciale n. 5 del 2006 le parole: «anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di eta' entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento». 2. Per l'anno scolastico 2008-2009 quanto previsto dal comma 1 si applica a condizione che le nuove iscrizioni non comportino un aumento del numero delle classi attivate alla data di entrata in vigore di questa legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 30 luglio 2008 DELLAI (Omissis).