Art. 2.
                     Competenze della comunita'

   I.  Per  le  finalita'  di  promozione  e  di  valorizzazione  del
distretto, la comunita':
    a)  individua aree e infrastrutture a fruizione pubblica utili al
conseguimento   delle   finalita'   del   distretto   o   ne  propone
l'individuazione  ai  comuni  interessati  ove  questa  sia  di  loro
competenza ai sensi del vi- gente ordinamento;
    b)  promuove  la  realizzazione  di attrezzature e servizi per la
funzione  sociale e turistica del distretto quali, ad esempio, uffici
informativi, attivita' ricettive e di agriturismo;
    c)   realizza   servizi  e  strutture  a  carattere  turistico  e
naturalistico,  da  gestire  in  proprio o da concedere in gestione a
terzi;
    d)  promuove  la  conservazione  e  il  corretto  sviluppo  degli
elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali
e culturali del distretto;
    e)  individua,  anche  in  collegamento con altri enti e soggetti
pubblici  e privati, le caratteristiche di biodiversita' presenti nel
distretto, attraverso una relazione scientifica;
    f)  promuove  e  realizza,  di concerto con i comuni interessati,
interventi di riqualificazione, di recupero e di miglioramento, anche
attraverso l'acquisizione o l'affitto di immobili;
    g)  promuove  l'utilizzazione  sociale,  culturale,  scientifica,
ricreativa  e  turistico-sportiva  del  distretto, secondo criteri di
sostenibilita' ambientale;
    h) promuove iniziative per l'esercizio di attivita' tradizionali,
agro-silvo-pastorali,  artigianali e culturali, anche per favorire lo
sviluppo di un turismo eco-compatibile;
    i)  formula  proposte alla Provincia per la definizione di misure
specifiche    di    intervento   nell'ambito   delle   politiche   di
incentivazione  nei  settori  economico,  sociale e culturale, per il
perseguimento delle finalita' del distretto;
    j)   valorizza  e  coinvolge  il  volontariato  in  interventi  e
iniziative   promossi   o  realizzati  per  la  valorizzazione  e  la
promozione del distretto;
    k)  propone ai soggetti competenti la definizione di gradi e tipi
di accessibilita' veicolare e pedonale alle strade interpoderali;
    l)   puo'   svolgere  forme  di  educazione  ambientale  volte  a
conseguire le finalita' di questa legge, anche realizzando progetti e
iniziative   in   collegamento   con  l'Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell'ambiente e con altri enti competenti.
   2.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  4,  lettera  f),  della legge
provinciale n. 3 del 2006 e al fine di promuovere le finalita' di cui
all'art.  1, l'intesa istituzionale di programma prevista nell'art. 1
puo'   trasferire   alla   comunita'  la  gestione  amministrativa  e
finanziaria  delle  leggi  di  intervento  nei settori economici, nei
limiti  e  con  le  modalita'  previste dall'intesa medesima anche in
deroga   alle   procedure   previste   dalle   leggi   vigenti.  Tale
trasferimento  puo'  riguardare  anche la concessione di agevolazioni
finanziane  previste  da  leggi  di settore nei confronti di soggetti
pubblici  e  privati  per  il  mantenimento  e  il  ripristino  delle
caratteristiche   ambientali   e  paesaggistiche  e  delle  tipologie
edilizie.