Art. 2. Competenze della comunita' I. Per le finalita' di promozione e di valorizzazione del distretto, la comunita': a) individua aree e infrastrutture a fruizione pubblica utili al conseguimento delle finalita' del distretto o ne propone l'individuazione ai comuni interessati ove questa sia di loro competenza ai sensi del vi- gente ordinamento; b) promuove la realizzazione di attrezzature e servizi per la funzione sociale e turistica del distretto quali, ad esempio, uffici informativi, attivita' ricettive e di agriturismo; c) realizza servizi e strutture a carattere turistico e naturalistico, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi; d) promuove la conservazione e il corretto sviluppo degli elementi floristici, faunistici, paesaggistici e, in genere, naturali e culturali del distretto; e) individua, anche in collegamento con altri enti e soggetti pubblici e privati, le caratteristiche di biodiversita' presenti nel distretto, attraverso una relazione scientifica; f) promuove e realizza, di concerto con i comuni interessati, interventi di riqualificazione, di recupero e di miglioramento, anche attraverso l'acquisizione o l'affitto di immobili; g) promuove l'utilizzazione sociale, culturale, scientifica, ricreativa e turistico-sportiva del distretto, secondo criteri di sostenibilita' ambientale; h) promuove iniziative per l'esercizio di attivita' tradizionali, agro-silvo-pastorali, artigianali e culturali, anche per favorire lo sviluppo di un turismo eco-compatibile; i) formula proposte alla Provincia per la definizione di misure specifiche di intervento nell'ambito delle politiche di incentivazione nei settori economico, sociale e culturale, per il perseguimento delle finalita' del distretto; j) valorizza e coinvolge il volontariato in interventi e iniziative promossi o realizzati per la valorizzazione e la promozione del distretto; k) propone ai soggetti competenti la definizione di gradi e tipi di accessibilita' veicolare e pedonale alle strade interpoderali; l) puo' svolgere forme di educazione ambientale volte a conseguire le finalita' di questa legge, anche realizzando progetti e iniziative in collegamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e con altri enti competenti. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera f), della legge provinciale n. 3 del 2006 e al fine di promuovere le finalita' di cui all'art. 1, l'intesa istituzionale di programma prevista nell'art. 1 puo' trasferire alla comunita' la gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici, nei limiti e con le modalita' previste dall'intesa medesima anche in deroga alle procedure previste dalle leggi vigenti. Tale trasferimento puo' riguardare anche la concessione di agevolazioni finanziane previste da leggi di settore nei confronti di soggetti pubblici e privati per il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e delle tipologie edilizie.