Art. 3. Gestione del distretto 1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, la comunita' provvede alla gestione del distretto e allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 2 mediante apposita agenzia, quale struttura organizzativa alle dirette dipendenze della comunita' medesima dotata di elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. L'agenzia ha inoltre compiti consultivi e di proposta nei confronti della comunita' per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1. 2. Con regolamento della comunita' sono disciplinati gli aspetti ordinamentali dell'agenzia, ivi compresi quelli contabili; il regolamento disciplina, in particolare, i contenuti previsti nell'art. 32, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006, in quanto compatibili con questa legge e con l'ordinamento della comunita'. 3. Il regolamento prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione, presieduto da un soggetto eletto al suo interno, quale organo dell'agenzia che ne adotta gli atti fondamentali, costituito da: a) un rappresentante designato dalla comunita'; b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni piu' rappresentative delle associazioni agricole e dei coltivatori diretti; c) un esperto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio designato dal comitato di partecipazione; d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali o locali di associazioni nazionali aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale; e) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti scolastici e dalle associazioni culturali operanti nel territorio del distretto; f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni piu' rappresentative degli operatori della ricettivita' turistica; g) un rappresentante della fondazione Edmund Mach; h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole o un suo delegato. 4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza determinato dalla comunita' nel limite massimo di quello spettante ai componenti dell'assemblea della comunita' medesima. 5. Il regolamento prevede inoltre la costituzione di un comitato di partecipazione nominato dalla comunita' su proposta del consiglio di amministrazione dell'agenzia. Il comitato e' composto da non piu' di trenta persone che rappresentino in modo equilibrato il mondo agricolo, la societa' civile e il terziario. Il comitato di partecipazione e' presieduto da un presidente eletto dal comitato medesimo, anche al di fuori dei suoi componenti. Il comitato esprime parere preventivo sugli strumenti di programmazione e sugli atti di carattere generale di gestione del distretto e formula proposte relative alla gestione. Le decisioni del comitato riguardanti gli strumenti di programmazione sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. La partecipazione al comitato e' a titolo gratuito. 6. Nel caso in cui l'ampliamento della perimetrazione riguardi anche il territorio di altre comunita' ai sensi dell'art. 1, comma 5, l'intesa ivi prevista dispone anche in ordine alle modalita' per la gestione del distretto. L'agenzia e' posta alle dipendenze delle comunita' interessate e il regolamento, adottato dalle comunita' interessate previa intesa tra loro, ne regola conseguentemente l'ordinamento. In tal caso il consiglio di amministrazione e' integrato con un ulteriore rappresentante della comunita' interessata.