Art. 3.
                       Gestione del distretto

   1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  da  questa legge, la comunita'
provvede  alla  gestione  del  distretto  e  allo  svolgimento  delle
funzioni  previste  dall'art.  2  mediante  apposita  agenzia,  quale
struttura  organizzativa  alle  dirette  dipendenze  della  comunita'
medesima  dotata  di  elevato  grado di autonomia tecnica, operativa,
amministrativa e contabile. L'agenzia ha inoltre compiti consultivi e
di  proposta nei confronti della comunita' per il perseguimento delle
finalita' di cui all'art. 1.
   2.  Con  regolamento della comunita' sono disciplinati gli aspetti
ordinamentali   dell'agenzia,   ivi  compresi  quelli  contabili;  il
regolamento   disciplina,   in   particolare,  i  contenuti  previsti
nell'art.  32,  comma  4,  della  legge provinciale n. 3 del 2006, in
quanto  compatibili  con  questa  legge  e  con  l'ordinamento  della
comunita'.
   3.  Il  regolamento  prevede  la  costituzione  di un consiglio di
amministrazione,  presieduto  da  un  soggetto eletto al suo interno,
quale  organo  dell'agenzia  che  ne  adotta  gli  atti fondamentali,
costituito da:
    a) un rappresentante designato dalla comunita';
    b) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni
piu'  rappresentative  delle  associazioni agricole e dei coltivatori
diretti;
    c) un esperto in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio
designato dal comitato di partecipazione;
    d)  un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
protezioniste che costituiscono articolazioni provinciali o locali di
associazioni  nazionali  aventi come fine statutario la conservazione
dell'ambiente naturale;
    e)  un  rappresentante  designato  congiuntamente  dagli istituti
scolastici e dalle associazioni culturali operanti nel territorio del
distretto;
    f)    un    rappresentante    designato    congiuntamente   dalle
organizzazioni    piu'    rappresentative   degli   operatori   della
ricettivita' turistica;
    g) un rappresentante della fondazione Edmund Mach;
    h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia
di aziende agricole o un suo delegato.
   4.  Ai  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  spetta un
gettone di presenza determinato dalla comunita' nel limite massimo di
quello   spettante   ai  componenti  dell'assemblea  della  comunita'
medesima.
   5.  Il  regolamento prevede inoltre la costituzione di un comitato
di  partecipazione nominato dalla comunita' su proposta del consiglio
di  amministrazione dell'agenzia. Il comitato e' composto da non piu'
di  trenta  persone  che  rappresentino  in modo equilibrato il mondo
agricolo,   la  societa'  civile  e  il  terziario.  Il  comitato  di
partecipazione  e'  presieduto  da  un presidente eletto dal comitato
medesimo,  anche al di fuori dei suoi componenti. Il comitato esprime
parere  preventivo  sugli strumenti di programmazione e sugli atti di
carattere  generale  di  gestione  del  distretto  e formula proposte
relative  alla  gestione.  Le  decisioni del comitato riguardanti gli
strumenti  di  programmazione sono assunte con la maggioranza dei due
terzi  dei suoi componenti. La partecipazione al comitato e' a titolo
gratuito.
   6.  Nel  caso  in  cui l'ampliamento della perimetrazione riguardi
anche il territorio di altre comunita' ai sensi dell'art. 1, comma 5,
l'intesa  ivi  prevista dispone anche in ordine alle modalita' per la
gestione  del  distretto.  L'agenzia  e'  posta alle dipendenze delle
comunita'  interessate  e  il  regolamento,  adottato dalle comunita'
interessate  previa  intesa  tra  loro,  ne  regola  conseguentemente
l'ordinamento.  In  tal  caso  il  consiglio  di  amministrazione  e'
integrato   con   un   ulteriore   rappresentante   della   comunita'
interessata.