Art. 4. Programma di attivita' 1. Il consiglio di amministrazione dell'agenzia, in coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, con il programma di sviluppo provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con gli strumenti di pianificazione territoriale, adotta il programma di attivita' del distretto, il quale: a) definisce le strategie, gli obiettivi e le priorita' per lo svolgimento delle attivita' e la realizzazione degli interventi; b) descrive le attivita' e gli interventi da realizzare nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di realizzazione, dei soggetti coinvolti, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura. 2. Il programma e' adottato, nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla comunita', previo parere obbligatorio del comitato di partecipazione e dei comuni interessati. Il programma e' definitivamente approvato dalla comunita'. 3. Il programma ha durata pluriennale ed e' aggiornabile a cadenza almeno annuale, unitamente al bilancio di previsione.