Art. 4.
                       Programma di attivita'

   1.  Il  consiglio di amministrazione dell'agenzia, in coerenza con
le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  con  il  programma  di sviluppo
provinciale, con il piano urbanistico provinciale e con gli strumenti
di  pianificazione territoriale, adotta il programma di attivita' del
distretto, il quale:
    a)  definisce  le  strategie, gli obiettivi e le priorita' per lo
svolgimento delle attivita' e la realizzazione degli interventi;
    b)  descrive  le  attivita'  e  gli  interventi da realizzare nel
periodo di riferimento, con l'indicazione dei tempi e delle modalita'
di  realizzazione,  dei soggetti coinvolti, delle risorse finanziarie
necessarie e delle relative modalita' di copertura.
   2.  Il programma e' adottato, nel rispetto di un atto di indirizzo
approvato dalla comunita', previo parere obbligatorio del comitato di
partecipazione   e   dei   comuni   interessati.   Il   programma  e'
definitivamente approvato dalla comunita'.
   3. Il programma ha durata pluriennale ed e' aggiornabile a cadenza
almeno annuale, unitamente al bilancio di previsione.