Art. 5.
               Programma di riqualificazione agricola

   1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 1, la comunita' approva un
programma  di  riqualificazione agricola volto a promuovere, mediante
la definizione di criteri operativi e tecniche agronomiche:
    a)   le   produzioni  zootecniche,  cerealicole,  vitivinicole  e
ortofrutticole   di  alta  qualita',  per  competere  sul  mercato  e
garantire ai produttori agricoli redditi equi;
    b) la valorizzazione dei prodotti locali attraverso marchi legati
al distretto agricolo;
    c)  la  conservazione  e  la  promozione  di  varieta'  antiche e
tradizionali;
    d)  la  creazione di una filiera corta e riconoscibile di vendita
dei  prodotti  locali  o  caratteristici  del  distretto  sul mercato
regionale e di prossimita', indirizzata ai turisti;
    e)   la  protezione  dall'inquinamento  dei  suoli,  delle  acque
superficiali  e  sotterranee  e la conservazione della fertilita' dei
terreni;
    f)   il  mantenimento  e  il  ripristino  del  paesaggio  agrario
tradizionale,  con  particolare riguardo alle alberature, alle siepi,
ai canali e alle fontane;
    g)  lo  sviluppo  di  attivita' connesse con l'agricoltura, quali
l'agriturismo, la fruizione del verde, le attivita' ricreative;
    h) lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica.
   2.  Il programma analizza i vincoli di ordine paesaggistico cui e'
sottoposta  l'attivita'  agricola  valutandone gli eventuali riflessi
economici negativi.
   3.  Il  programma  e'  adottato  su  proposta  dell'agenzia previa
acquisizione  del  parere  della  struttura provinciale competente in
materia  di  aziende agricole. Il programma e' approvato dalla Giunta
provincia-  le.  L'attuazione  del  programma puo' formare oggetto di
accordi  di  programma  che coinvolgono i soggetti pubblici e privati
interessati.  In  relazione agli obiettivi previsti dal programma, la
comunita'   puo'   formulare  alla  Giunta  provinciale  proposte  di
integrazione  degli strumenti di incentivazione ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera i).
   4.   Per   l'attuazione  del  programma  la  comunita'  si  avvale
dell'agenzia.