Art. 5. Programma di riqualificazione agricola 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la comunita' approva un programma di riqualificazione agricola volto a promuovere, mediante la definizione di criteri operativi e tecniche agronomiche: a) le produzioni zootecniche, cerealicole, vitivinicole e ortofrutticole di alta qualita', per competere sul mercato e garantire ai produttori agricoli redditi equi; b) la valorizzazione dei prodotti locali attraverso marchi legati al distretto agricolo; c) la conservazione e la promozione di varieta' antiche e tradizionali; d) la creazione di una filiera corta e riconoscibile di vendita dei prodotti locali o caratteristici del distretto sul mercato regionale e di prossimita', indirizzata ai turisti; e) la protezione dall'inquinamento dei suoli, delle acque superficiali e sotterranee e la conservazione della fertilita' dei terreni; f) il mantenimento e il ripristino del paesaggio agrario tradizionale, con particolare riguardo alle alberature, alle siepi, ai canali e alle fontane; g) lo sviluppo di attivita' connesse con l'agricoltura, quali l'agriturismo, la fruizione del verde, le attivita' ricreative; h) lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica. 2. Il programma analizza i vincoli di ordine paesaggistico cui e' sottoposta l'attivita' agricola valutandone gli eventuali riflessi economici negativi. 3. Il programma e' adottato su proposta dell'agenzia previa acquisizione del parere della struttura provinciale competente in materia di aziende agricole. Il programma e' approvato dalla Giunta provincia- le. L'attuazione del programma puo' formare oggetto di accordi di programma che coinvolgono i soggetti pubblici e privati interessati. In relazione agli obiettivi previsti dal programma, la comunita' puo' formulare alla Giunta provinciale proposte di integrazione degli strumenti di incentivazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i). 4. Per l'attuazione del programma la comunita' si avvale dell'agenzia.