Art. 6. Disposizioni per la formazione dei piani territoriali e per l'esecuzione di opere di bonifica agraria 1. I comuni e la comunita' acquisiscono il parere dell'agenzia in sede di formazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale nonche' delle relative varianti e deroghe. A tal fine il piano adottato e' trasmesso all'agenzia contemporaneamente al deposito e il parere e' reso entro il termine previsto per il deposito medesimo, decorso il quale se ne prescinde. Il parere sul piano territoriale della comunita' e' reso con particolare riguardo agli aspetti concernenti l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio, la carta di regola del territorio e gli atti di indirizzo e i manuali a carattere tipologico o esplicativo previsti nell'art. 21, comma 3, lettere b) e c), e comma 4, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). 2. Per le finalita' di cui all'art. 1, l'esecuzione di opere di bonifica agraria oggetto di concessione edilizia da parte di privati nonche' gli interventi pubblici di bonifica agraria da effettuarsi nell'ambito del territorio del distretto sono soggette al preventivo parere dell'agenzia.