Art. 6.
Disposizioni   per   la  formazione  dei  piani  territoriali  e  per
              l'esecuzione di opere di bonifica agraria

   1.  I comuni e la comunita' acquisiscono il parere dell'agenzia in
sede   di  formazione  dei  rispettivi  strumenti  di  pianificazione
territoriale nonche' delle relative varianti e deroghe. A tal fine il
piano   adottato   e'  trasmesso  all'agenzia  contemporaneamente  al
deposito  e  il  parere  e'  reso  entro  il  termine previsto per il
deposito  medesimo,  decorso  il quale se ne prescinde. Il parere sul
piano  territoriale  della comunita' e' reso con particolare riguardo
agli  aspetti concernenti l'approfondimento e l'interpretazione della
carta  del paesaggio, la carta di regola del territorio e gli atti di
indirizzo  e  i manuali a carattere tipologico o esplicativo previsti
nell'art.  21,  comma  3,  lettere  b)  e  c), e comma 4, della legge
provinciale  4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo
del territorio).
   2.  Per  le  finalita' di cui all'art. 1, l'esecuzione di opere di
bonifica  agraria oggetto di concessione edilizia da parte di privati
nonche'  gli  interventi  pubblici di bonifica agraria da effettuarsi
nell'ambito  del territorio del distretto sono soggette al preventivo
parere dell'agenzia.