Art. 7.
                         Disposizioni finali

   1.  La  Giunta  provinciale  puo'  approvare  un  regolamento  per
l'attuazione   di   questa  legge,  previo  parere  della  competente
commissione permanente del Consiglio provinciale.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  comunita' non provveda ad istituire il
distretto  entro  diciotto  mesi  dalla  data di entrata in vigore di
questa  legge,  la  Provincia,  previa  diffida,  esercita  i  poteri
sostitutivi   previsti  dal  vigente  ordinamento  sentiti  i  comuni
interessati.