Art. 7. Disposizioni finali 1. La Giunta provinciale puo' approvare un regolamento per l'attuazione di questa legge, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 2. Nel caso in cui la comunita' non provveda ad istituire il distretto entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Provincia, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dal vigente ordinamento sentiti i comuni interessati.