Art. 10. Documentazione integrativa 1. Entro i termini stabiliti all'art. 3, commi 1 e 8, i soggetti richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e pena esclusione dai benefici del presente regolamento, la seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto, con esclusione delle amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi; b) copia del contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il richiedente non ne sia proprietario; c) dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario; d) relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura (cenni storici, articolazione degli spazi, capienza, modalita' di gestione); e) documentazione fotografica; f) relazione descrittiva delle prevalenti attivita' svolte o che si intendono svolgere a intervento effettuato all'interno della struttura e del ruolo da essa rivestito nell'ambito della vita culturale e sociale della citta' e del territorio circostante. Per quanto concerne i progetti per i centri destinati ai giovani, la relazione descrittiva e' articolata secondo le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2; g) progetto definitivo e computo metrico estimativo, a firma di professionista abilitato, redatto utilizzando il prezziario della Regione Piemonte, articolato per importi relativi a interventi strutturali, rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e arredi e spese di progettazione e direzione dei lavori, corredato dall'atto di approvazione del medesimo da parte dell'ente richiedente; h) dichiarazione con la quale il richiedente indichi la sussistenza di tutte le autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla-osta, pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei lavori; i) indicazione del periodo entro il quale verranno avviate le opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori; l) piano economico articolato in entrate e uscite; m) dichiarazione in merito al regime IVA; n) eventuale dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004; o) elenco dei componenti dell'organo direttivo e dei relativi dati anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione e concerna i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); p) copia del documento di identita' del legale rappresentante del soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario che sottoscrive per accettazione. 2. Qualora l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dalle amministrazioni pubbliche e qualora l'importo complessivo dei lavori previsti sia superiore a euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore al 50 per cento sia finanziata con contributi pubblici, deve essere corredata dal parere favorevole della struttura tecnica prevista dall'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6. 3. Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro 100.000,00 e qualora il richiedente non sia proprietario della struttura oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso dell'immobile deve avere una durata pari ad almeno dieci anni a decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.