Art. 10.
                     Documentazione integrativa

   1.  Entro  i termini stabiliti all'art. 3, commi 1 e 8, i soggetti
richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e
pena  esclusione  dai  benefici del presente regolamento, la seguente
documentazione:
    a)   atto   costitutivo   e   statuto,   con   esclusione   delle
amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;
    b)  copia  del  contratto d'uso dell'immobile, nel caso in cui il
richiedente non ne sia proprietario;
    c)  dichiarazione  di  accettazione  dell'intervento da parte del
soggetto proprietario;
    d)  relazione  tecnico-descrittiva  delle  caratteristiche  della
struttura   (cenni  storici,  articolazione  degli  spazi,  capienza,
modalita' di gestione);
    e) documentazione fotografica;
    f)  relazione descrittiva delle prevalenti attivita' svolte o che
si  intendono  svolgere  a  intervento  effettuato  all'interno della
struttura  e  del  ruolo  da  essa  rivestito  nell'ambito della vita
culturale  e  sociale  della citta' e del territorio circostante. Per
quanto  concerne  i  progetti  per  i centri destinati ai giovani, la
relazione  descrittiva  e'  articolata  secondo le indicazioni di cui
all'art. 4, comma 2;
    g)  progetto  definitivo e computo metrico estimativo, a firma di
professionista  abilitato,  redatto  utilizzando  il prezziario della
Regione  Piemonte,  articolato  per  importi  relativi  a  interventi
strutturali,  rinnovo e adeguamento impianti, acquisto attrezzature e
arredi  e  spese  di  progettazione e direzione dei lavori, corredato
dall'atto   di   approvazione   del   medesimo   da  parte  dell'ente
richiedente;
    h)   dichiarazione   con  la  quale  il  richiedente  indichi  la
sussistenza  di  tutte  le autorizzazioni, concessioni, approvazioni,
nulla-osta,  pareri e ogni altro atto di assenso previsto dalle leggi
vigenti per l'esecuzione dei lavori;
    i)  indicazione  del  periodo  entro il quale verranno avviate le
opere e cronoprogramma di esecuzione dei lavori;
    l) piano economico articolato in entrate e uscite;
    m) dichiarazione in merito al regime IVA;
    n)  eventuale  dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
    o)  elenco  dei  componenti  dell'organo direttivo e dei relativi
dati  anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione
e  concerna i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c);
    p) copia del documento di identita' del legale rappresentante del
soggetto  richiedente  e, ove previsto, del soggetto proprietario che
sottoscrive per accettazione.
   2.  Qualora  l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dalle
amministrazioni  pubbliche e qualora l'importo complessivo dei lavori
previsti sia superiore a euro 1.000.000,00 di cui una quota superiore
al  50  per cento sia finanziata con contributi pubblici, deve essere
corredata  dal  parere  favorevole  della  struttura tecnica prevista
dall'art.  18  della  legge  regionale  21  marzo  1984,  n. 18, come
sostituito dall'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6.
   3.  Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro
100.000,00  e  qualora  il  richiedente  non  sia  proprietario della
struttura  oggetto dell'intervento, il contratto di concessione d'uso
dell'immobile  deve  avere  una  durata  pari  ad almeno dieci anni a
decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.