Art. 3.
         Presentazione delle istanze e criteri di ammissione

   1.  Possono  essere  ammesse  ai  benefici  previsti  nel presente
regolamento,  le  amministrazioni  pubbliche come definite all'art. 1
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, come modificato
dall'art.  1  della  legge  15  luglio  2002,  n.  145  e  gli enti e
associazioni  senza  fini  di lucro che alla data indicata al comma 2
siano  legalmente  costituite  da almeno dodici mesi e che abbiano la
disponibilita'  del  patrimonio  pubblico  o di immobili sottoposti a
tutela  quale  bene  culturale  ai  sensi  del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
   2.  Le  istanze di contributo sono presentate entro il 15 marzo di
ogni   anno   alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
spettacolo  direttamente  o  tramite invio per posta o via fax, a tal
fine   utilizzando  la  specifica  modulistica  reperibile  sul  sito
internet   regionale.   Le   richieste   sono   corredate  da  idonea
documentazione  integrativa  come dettagliata, per ciascuna tipologia
di intervento, nei capi II e III.
   3.  Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare
la  documentazione  completa unitamente alla richiesta di contributo,
essa deve essere integrata entro il 30 aprile successivo.
   4.   Qualora  il  richiedente  non  detenga  la  proprieta'  della
struttura,  la  domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione
di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario.
   5.  L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  dei  soggetti richiedenti
prevedono:
    a) l'assenza di fini di lucro;
    b) l'elettivita' delle cariche associative;
    c) l'obbligo di formazione del bilancio.
   6.  I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del
territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a
carattere  nazionale,  svolgere  la  loro  attivita'  nel  territorio
regionale tramite una loro sezione operativa.
   7. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c), sono ammessi alla fase
istruttoria,  oltre  alle  amministrazioni  pubbliche, i soggetti che
perseguono  finalita'  a  favore  dei  giovani  chiaramente  indicate
nell'atto  costitutivo e nello statuto e i cui organi direttivi siano
composti  per  almeno  1'80  per  cento  dei  soci da giovani di eta'
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
   8.  Non sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative
a  spazi  e  attrezzature  non  attinenti le attivita' culturali e di
spettacolo,   seppure   inserite   nello   stesso   edificio  oggetto
dell'intervento  (sedi  operative,  uffici, servizi di ristorazione e
ospitalita',  aree  pertinenziali  esterne,  ecc.), con eccezione dei
progetti  relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c).
   9.   Non  sono  ammissibili  le  spese  relative  all'acquisto  di
strumenti musicali.
   10.  Non  sono  ammissibili spese effettuate precedentemente al 1°
gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.