Art. 3. Presentazione delle istanze e criteri di ammissione 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti nel presente regolamento, le amministrazioni pubbliche come definite all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145 e gli enti e associazioni senza fini di lucro che alla data indicata al comma 2 siano legalmente costituite da almeno dodici mesi e che abbiano la disponibilita' del patrimonio pubblico o di immobili sottoposti a tutela quale bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio). 2. Le istanze di contributo sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di spettacolo direttamente o tramite invio per posta o via fax, a tal fine utilizzando la specifica modulistica reperibile sul sito internet regionale. Le richieste sono corredate da idonea documentazione integrativa come dettagliata, per ciascuna tipologia di intervento, nei capi II e III. 3. Qualora il soggetto richiedente non sia in grado di presentare la documentazione completa unitamente alla richiesta di contributo, essa deve essere integrata entro il 30 aprile successivo. 4. Qualora il richiedente non detenga la proprieta' della struttura, la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione dell'intervento da parte del soggetto proprietario. 5. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti prevedono: a) l'assenza di fini di lucro; b) l'elettivita' delle cariche associative; c) l'obbligo di formazione del bilancio. 6. I soggetti devono avere la propria sede legale nell'ambito del territorio della Regione Piemonte ovvero, ove trattasi di strutture a carattere nazionale, svolgere la loro attivita' nel territorio regionale tramite una loro sezione operativa. 7. Per quanto concerne le istanze relative ai centri per i giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), sono ammessi alla fase istruttoria, oltre alle amministrazioni pubbliche, i soggetti che perseguono finalita' a favore dei giovani chiaramente indicate nell'atto costitutivo e nello statuto e i cui organi direttivi siano composti per almeno 1'80 per cento dei soci da giovani di eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni. 8. Non sono ammissibili a finanziamento le voci di spesa relative a spazi e attrezzature non attinenti le attivita' culturali e di spettacolo, seppure inserite nello stesso edificio oggetto dell'intervento (sedi operative, uffici, servizi di ristorazione e ospitalita', aree pertinenziali esterne, ecc.), con eccezione dei progetti relativi ai centri destinati ai giovani, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 9. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di strumenti musicali. 10. Non sono ammissibili spese effettuate precedentemente al 1° gennaio dell'anno per il quale viene richiesto il contributo.