Art. 4. Criteri di valutazione delle istanze 1. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze relative alle sedi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), devono rientrare fra le seguenti tipologie: a) teatri storici; b) sale di capienza non inferiore a novanta posti destinate in via esclusiva o prioritaria ad attivita' teatrali, musicali, coreutiche e cinematografiche; c) saloni e centri culturali polifunzionali, di capienza complessiva non inferiore a novanta posti, destinati prevalentemente a spettacolo e a attivita' e culturali; d) arene per spettacoli all'aperto; e) sedi destinate ad attivita' espositive temporanee. 2. Per quanto concerne i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), le istanze di contributo vengono valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali: a) realizzazione di centri per i giovani i cui spazi siano destinati a una pluralita' di attivita' (sale per concerti, ascolto e prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni cinematografiche e audiovisive, per studio, lettura e incontri, spazi per attivita' ludico ricreative, sportelli informativi, strutture di ospitalita'); b) realizzazione di spazi polifunzionali destinati in via esclusiva ai giovani, che prevedano la possibilita' di effettuare attivita' culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare se situati in comuni di ridotte dimensioni, di cui costituiscano l'unico centro di aggregazione giovanile; c) continuita' ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da parte del soggetto richiedente, comprovata dalla pregressa attivazione di iniziativa in tale ambito e sua possibilita' di sviluppo futuro; d) coinvolgimento nella progettazione e nella realizzazione del centro e delle sue future attivita' di una pluralita' di soggetti attivi nel settore. 3. Fatta salva la completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi degli articoli 8 e 10, le istanze vengono esaminate tenendo conto in primo luogo dei seguenti fattori di priorita': a) istanze rispetto alle quali vi e' un coinvolgimento diretto della Regione Piemonte (sottoscrizione di protocolli d'intesa o convenzioni, presenza in qualita' di socio della Regione Piemonte nell'ente richiedente) o si rileva una esplicita coerenza con le linee di programmazione e gli strumenti di intervento regionale in materia di attivita' culturali; b) istanze conseguenti a una programmazione degli interventi suddivisa in piu' lotti o fasi di intervento, che richiedono una continuita' di sostegno per la loro regolare e piena realizzazione; c) sedi teatrali e di spettacolo di particolare pregio storico e architettonico. 4. E' inoltre considerata elemento di priorita', in subordine alle tipologie elencate al comma 1, la reiterazione da parte dello stesso soggetto della stessa istanza presentata l'anno precedente e risultata gia' allora completa e ammissibile ma non finanziata per insufficiente disponibilita' di risorse sull'apposito capitolo di bilancio. 5. Ai soggetti a cui e' gia' stato assegnato un contributo per la stessa o analoga struttura nel corso del biennio precedente, salvo i casi di cui al comma 3 lettera a), puo' essere assegnato un, ulteriore contributo solo previa verifica della disponibilita' di fondi sufficienti per le nuove istanze. 6. Non si procede all'assegnazione di contributo, pur a fronte della completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi degli articoli 8 e 10, nei seguenti casi: a) il soggetto non ha provveduto a rendicontare precedenti contributi nei termini stabiliti agli articoli 9 e 11, salvo i casi di cui al comma 3 lettera a); b) il soggetto non prevede, a fronte del preventivo di spesa, un'adeguata copertura finanziaria; c) dalla relazione sulle attivita' svolte nel luogo oggetto dell'intervento le attivita' culturali e di spettacolo non risultano prevalenti, ovvero la tipologia degli acquisti non e' pertinente rispetto allo svolgimento di attivita' culturali e di spettacolo; d) il crono programma degli interventi da eseguirsi nel luogo oggetto della richiesta di intervento regionale non riguarda l'esercizio finanziario in corso; e) dalla documentazione presentata si evince la non competenza del settore competente in materia di spettacolo sull'oggetto dell'istanza. 7. Un soggetto puo' essere beneficiano di un solo contributo nel corso di uno stesso anno solare.