Art. 4.
                Criteri di valutazione delle istanze

   1.  Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale, le istanze
relative  alle  sedi  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere a) e b),
devono rientrare fra le seguenti tipologie:
    a) teatri storici;
    b)  sale  di  capienza non inferiore a novanta posti destinate in
via   esclusiva   o  prioritaria  ad  attivita'  teatrali,  musicali,
coreutiche e cinematografiche;
    c)   saloni   e  centri  culturali  polifunzionali,  di  capienza
complessiva  non inferiore a novanta posti, destinati prevalentemente
a spettacolo e a attivita' e culturali;
    d) arene per spettacoli all'aperto;
    e) sedi destinate ad attivita' espositive temporanee.
   2.  Per  quanto  concerne  i  centri  destinati  ai giovani di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera c), le istanze di contributo vengono
valutate sulla base dei seguenti criteri preferenziali:
    a)  realizzazione  di  centri  per  i  giovani  i cui spazi siano
destinati a una pluralita' di attivita' (sale per concerti, ascolto e
prove musicali, per rappresentazione e prove teatrali, per proiezioni
cinematografiche e audiovisive, per studio, lettura e incontri, spazi
per  attivita' ludico ricreative, sportelli informativi, strutture di
ospitalita');
    b)   realizzazione  di  spazi  polifunzionali  destinati  in  via
esclusiva  ai  giovani,  che  prevedano la possibilita' di effettuare
attivita'  culturali, aggregative e ludico-ricreative, in particolare
se  situati  in  comuni  di  ridotte dimensioni, di cui costituiscano
l'unico centro di aggregazione giovanile;
    c)  continuita'  ed efficacia dell'azione a favore dei giovani da
parte   del   soggetto   richiedente,   comprovata   dalla  pregressa
attivazione  di  iniziativa  in  tale  ambito  e  sua possibilita' di
sviluppo futuro;
    d)  coinvolgimento  nella progettazione e nella realizzazione del
centro  e  delle  sue  future attivita' di una pluralita' di soggetti
attivi nel settore.
   3.  Fatta  salva  la  completezza della documentazione integrativa
richiesta  ai  sensi  degli  articoli  8  e  10,  le  istanze vengono
esaminate  tenendo  conto  in  primo  luogo  dei  seguenti fattori di
priorita':
    a)  istanze  rispetto  alle quali vi e' un coinvolgimento diretto
della  Regione  Piemonte  (sottoscrizione  di  protocolli  d'intesa o
convenzioni,  presenza  in  qualita'  di socio della Regione Piemonte
nell'ente  richiedente)  o  si  rileva  una esplicita coerenza con le
linee  di  programmazione  e gli strumenti di intervento regionale in
materia di attivita' culturali;
    b)  istanze  conseguenti  a  una  programmazione degli interventi
suddivisa  in  piu'  lotti  o  fasi di intervento, che richiedono una
continuita' di sostegno per la loro regolare e piena realizzazione;
    c)  sedi teatrali e di spettacolo di particolare pregio storico e
architettonico.
   4. E' inoltre considerata elemento di priorita', in subordine alle
tipologie  elencate al comma 1, la reiterazione da parte dello stesso
soggetto   della   stessa  istanza  presentata  l'anno  precedente  e
risultata  gia'  allora  completa e ammissibile ma non finanziata per
insufficiente  disponibilita'  di  risorse  sull'apposito capitolo di
bilancio.
   5.  Ai soggetti a cui e' gia' stato assegnato un contributo per la
stessa  o analoga struttura nel corso del biennio precedente, salvo i
casi  di  cui  al  comma  3  lettera  a),  puo'  essere assegnato un,
ulteriore  contributo  solo  previa  verifica della disponibilita' di
fondi sufficienti per le nuove istanze.
   6.  Non  si  procede  all'assegnazione di contributo, pur a fronte
della completezza della documentazione integrativa richiesta ai sensi
degli articoli 8 e 10, nei seguenti casi:
    a)  il  soggetto  non  ha  provveduto  a  rendicontare precedenti
contributi  nei  termini stabiliti agli articoli 9 e 11, salvo i casi
di cui al comma 3 lettera a);
    b)  il  soggetto  non  prevede, a fronte del preventivo di spesa,
un'adeguata copertura finanziaria;
    c)  dalla  relazione  sulle  attivita'  svolte  nel luogo oggetto
dell'intervento  le attivita' culturali e di spettacolo non risultano
prevalenti,  ovvero  la  tipologia  degli  acquisti non e' pertinente
rispetto allo svolgimento di attivita' culturali e di spettacolo;
    d)  il  crono  programma  degli interventi da eseguirsi nel luogo
oggetto   della   richiesta  di  intervento  regionale  non  riguarda
l'esercizio finanziario in corso;
    e)  dalla  documentazione  presentata si evince la non competenza
del   settore   competente  in  materia  di  spettacolo  sull'oggetto
dell'istanza.
   7.  Un  soggetto puo' essere beneficiano di un solo contributo nel
corso di uno stesso anno solare.