Art. 6.
                   Controlli, decadenza e sanzioni

   1.     La     Regione     Piemonte     procede     a     verifiche
amministrativo-contabili,  anche  a campione, al fine di accertare la
veridicita' dei dati forniti, la regolarita' dei bilanci e l'avvenuta
realizzazione  dell'attivita'  sovvenzionata,  a  tal  fine accedendo
anche alla documentazione conservata presso il beneficiario.
   2.  E'  disposta,  con  provvedimento  della  struttura  regionale
competente, la riduzione del contributo assegnato, in proporzione del
minor   costo  nella  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
soggetto  beneficiario,  qualora  la  spesa  complessiva a rendiconto
risulti  inferiore  di  oltre  il  20  per  cento  rispetto  a quanto
preventivato.
   3.  Anche a fronte di tale diminuzione, e' comunque fatto salvo il
limite  massimo,  stabilito  all'art.  5, comma 2, dell'incidenza del
contributo  complessivo  assegnato  ai sensi del presente regolamento
rispetto al costo complessivo dell'intervento.
   4.  E'  disposta  la  decadenza  dal  contributo e si provvede, se
necessario, al recupero totale o parziale delle somme gia' liquidate:
    a)  a  fronte  del mancato avvio degli interventi o della mancata
conclusione  degli  stessi  nei tempi e nei modi previsti, cosi' come
specificati,  per  ciascuna  tipologia  di intervento, nei successivi
capi  II  e III, salvo motivata richiesta di proroga, che deve essere
accolta dalla struttura regionale competente;
    b)  in  caso  di  presentazione  di documentazione consuntiva non
veritiera  o  dalla  quale  risulti una modificazione di destinazione
d'uso  del  contributo  regionale,  senza  che  la  stessa  sia stata
preventivamente   comunicata  e  motivata  alla  struttura  regionale
competente e da questa accolta.
   5.   L'avvio   del   procedimento   di   decadenza  e'  comunicato
all'interessato  ai  sensi  dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241  (nuove  norme in materia di procedimento e diritto di accesso ai
documenti  amministrativi),  con  la  fissazione  del  termine per la
presentazione delle controdeduzioni.
   6.  Sono  esclusi  dai contributi, per un triennio, i soggetti che
abbiano reso dichiarazioni o presentato documentazioni non veritiere,
o comunque difformi dal contenuto del bilancio.