Art. 8.
                     Documentazione integrativa

   1.  Entro  i termini stabiliti all'art. 3, commi 2 e 3, i soggetti
richiedenti presentano, ad integrazione della domanda di contributo e
pena  esclusione  dai  benefici del presente regolamento, la seguente
documentazione:
    a)   atto   costitutivo   e   statuto,   con   esclusione   delle
amministrazioni pubbliche e degli organismi religiosi;
    b)  copia  del  contratto  d'uso dello spazio, nel caso in cui il
richiedente non ne sia proprietario;
    c)  dichiarazione  di  accettazione  dell'intervento da parte del
soggetto proprietario;
    d)  relazione  descrittiva  delle caratteristiche della struttura
(cenni  storici,  articolazione  degli  spazi, capienza, modalita' di
gestione);
    e) documentazione fotografica;
    f)  relazione descrittiva delle prevalenti attivita' svolte o che
si  intendono  svolgere  a  intervento  effettuato  all'interno della
struttura  e  del  ruolo  da  essa  rivestito  nell'ambito della vita
culturale e sociale della citta' e del territorio circostante;
    g)  elenco  delle  attrezzature  e  degli arredi che si intendono
acquistare, corredato da dettagliato preventivo rilasciato da aziende
o da computo metrico a firma di professionisti abilitati;
    h) piano economico articolato in entrate e uscite;
    i) dichiarazione in merito al regime IVA;
    1)  eventuale  dichiarazione di interesse culturale rilasciata ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 42/2004;
    m)  elenco  dei  componenti  dell'organo direttivo e dei relativi
dati  anagrafici nel caso l'istanza sia presentata da un'associazione
e  concerna i centri destinati ai giovani di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c);
    n) copia del documento di identita' del legale rappresentante del
soggetto richiedente e, ove previsto, del soggetto proprietario della
sede dell'intervento.
   2.  Nei casi in cui il progetto preveda una spesa superiore a euro
100.000,00  e  qualora  il  richiedente  non  sia  proprietario della
struttura    oggetto   dell'intervento,   la   disponibilita'   d'uso
dell'immobile  deve  avere  una  durata  pari  ad almeno dieci anni a
decorrere dall'anno nel quale viene presentata istanza di contributo.