Art. 9. Liquidazione dei contributi 1. 1 contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalita' stabilite all'art. 5, comma 4, con la seguente articolazione: a) il 50 per cento in acconto, ad esecutivita' della determinazione dirigenziale che assegna il contributo; b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte del beneficiario delle copie delle fatture quietanzate per un importo pari all'entita' del contributo assegnato comprovanti l'avvenuto acquisto di quanto finanziato con contributo regionale e del rendiconto generale di quanto previsto nell'istanza ammessa a contributo, redatto utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di spettacolo. 2. Sugli originali delle fatture presentate ai sensi del comma 1, lettera b) la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un timbro attestante l'utilizzo del documento contabile per la rendicontazione del contributo ottenuto ai sensi del presente regolamento. 3. Gli acquisti delle attrezzature e degli arredi oggetto del contributo regionale devono essere effettuati e rendicontati entro centoventi giorni dalla data di assegnazione del contributo regionale. 4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui sia stato assegnato un contributo non superiore a euro 20.000,00 presentano la rendicontazione secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 9.