Art. 9.
                     Liquidazione dei contributi

   1.  1  contributi assegnati vengono liquidati secondo le modalita'
stabilite all'art. 5, comma 4, con la seguente articolazione:
    a)   il   50   per   cento  in  acconto,  ad  esecutivita'  della
determinazione dirigenziale che assegna il contributo;
    b)  il  50  per  cento a saldo, dietro presentazione da parte del
beneficiario  delle  copie  delle  fatture quietanzate per un importo
pari  all'entita'  del  contributo  assegnato  comprovanti l'avvenuto
acquisto   di  quanto  finanziato  con  contributo  regionale  e  del
rendiconto   generale  di  quanto  previsto  nell'istanza  ammessa  a
contributo,  redatto  utilizzando  la  modulistica  predisposta dalla
struttura regionale competente in materia di spettacolo.
   2.  Sugli originali delle fatture presentate ai sensi del comma 1,
lettera  b) la struttura regionale che riceve il rendiconto appone un
timbro   attestante   l'utilizzo   del  documento  contabile  per  la
rendicontazione   del  contributo  ottenuto  ai  sensi  del  presente
regolamento.
   3.  Gli  acquisti  delle  attrezzature  e degli arredi oggetto del
contributo  regionale  devono  essere effettuati e rendicontati entro
centoventi   giorni   dalla   data  di  assegnazione  del  contributo
regionale.
   4. I comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti cui
sia  stato  assegnato  un  contributo  non superiore a euro 20.000,00
presentano  la  rendicontazione  secondo quanto stabilito all'art. 5,
comma 9.