Art. 7. Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi 1. Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale n. 7 del 1979, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi e' determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti: a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; b) per l'imposta sul reddito delle societa', il 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.