Art. 7.
Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

   1.  Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale n.
7  del  1979,  l'ammontare  presunto  dei  rimborsi  dei  tributi  e'
determinato   nelle   seguenti  percentuali  calcolate  sui  presunti
gettiti:
    a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'1 per cento
per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
    b)  per  l'imposta sul reddito delle societa', il 5 per cento per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.