Art. 8.
                          Entrata in vigore

   1.  Questa  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
    Trento, 12 settembre 2008
                               DELLAI
   (Omissis).