(Pubblicata nel Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 28 luglio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Programmazione dello sviluppo economico territoriale 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, a: a) rideterminare, attraverso la riduzione o l'ampliamento, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale, assicurando la partecipazione degli enti locali e dei soggetti interessati; b) assicurare il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento e il completamento delle aree ecologicamente attrezzate; c) promuovere piani e progetti di sviluppo generale, con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo delle aree produttive eventualmente dismesse; d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna concernente l'istituzione delle zone franche), attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perche' tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'art. 3. 2. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di inadempienze e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative agli adempimenti di cui alla presente legge, dalle quali possa derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della Regione. Il potere sostitutivo regionale e' esercitato secondo i principi e con le modalita' di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e alla presente legge. 3. Spettano alle province le funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali. 4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e d'intesa con i comuni competenti per territorio, nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale provinciale.