(Pubblicata  nel  Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
             Regione Sardegna n. 24 del 28 luglio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
        Programmazione dello sviluppo economico territoriale

   1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di
programmazione  dello  sviluppo economico territoriale, provvede, con
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare   competente,   su   proposta   dell'Assessore   regionale
dell'industria, a:
    a)  rideterminare,  attraverso  la  riduzione o l'ampliamento, le
aree  industriali  e le aree ecologicamente attrezzate sul territorio
regionale,  assicurando  la  partecipazione  degli  enti locali e dei
soggetti interessati;
    b)   assicurare   il   coordinamento   degli  interventi  per  la
realizzazione,   l'ampliamento   e   il   completamento   delle  aree
ecologicamente attrezzate;
    c)   promuovere  piani  e  progetti  di  sviluppo  generale,  con
particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo
delle aree produttive eventualmente dismesse;
    d) promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1
e 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 75 (Norma di attuazione
dello   Statuto   speciale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna
concernente  l'istituzione  delle  zone  franche),  attivando  idonea
procedura  per  l'istituzione  di  una  zona franca in ciascuno degli
ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga
iniziativa  perche'  tali disposizioni siano estese per l'istituzione
di  una  zona  franca  nelle  aree  di competenza di tutti i consorzi
industriali provinciali di cui all'art. 3.
   2.  La  Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in caso di
inadempienze  e di inerzie degli enti locali e dei consorzi, relative
agli  adempimenti  di  cui  alla  presente  legge,  dalle quali possa
derivare un grave pregiudizio agli interessi affidati alla cura della
Regione.  Il  potere  sostitutivo  regionale  e' esercitato secondo i
principi  e  con le modalita' di cui all'art. 9 della legge regionale
n. 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali), e alla presente legge.
   3.  Spettano  alle  province  le  funzioni  di programmazione e di
pianificazione per gli ambiti sovracomunali.
   4. Le province esercitano le competenze loro spettanti in coerenza
con  gli  indirizzi  emanati  dalla  Regione  e d'intesa con i comuni
competenti   per   territorio,   nel   quadro   degli   strumenti  di
programmazione economica e di politica industriale provinciale.