Art. 2. Trasferimento di funzioni agli enti locali 1. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a: a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonche' di spazi pubblici destinati ad attivita' collettive; b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la con cessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi; c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi; d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti; e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione; f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree. 2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del presente articolo nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali. 3. Le funzioni di cui al presente articolo, nelle aree a dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di cui all'art. 3. 4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella B possono entro sessanta giorni deliberare che le funzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali di cui all'art. 3. 5. I comuni di Macomer e Borore fanno parte del Consorzio industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione. 6. Dalla data di approvazione della presente legge i Comuni di Isili e Suni non fanno piu' parte del Consorzio per l'area industriale della Sardegna centrale di Nuoro. Gli stessi, entro i termini di cui al comma 4, possono deliberare che le finzioni loro conferite dal comma 1 siano svolte dai consorzi industriali provinciali competenti per territorio.