Art. 2.
             Trasferimento di funzioni agli enti locali

   1.  In  coerenza  con  la  programmazione regionale e provinciale,
nelle  aree  industriali di dimensione comunale spettano ai comuni le
funzioni amministrative relative a:
    a)   la   progettazione   e   la   realizzazione   di   opere  di
urbanizzazione,  infrastrutture  e servizi, nonche' di spazi pubblici
destinati ad attivita' collettive;
    b)    l'acquisizione    di   aree,   anche   mediante   procedure
espropriative,  la  vendita,  l'assegnazione  e  la con cessione alle
imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
    c)  la  realizzazione  e  la  gestione  di impianti comuni per la
fornitura di servizi;
    d)  la  determinazione  e la riscossione dei corrispettivi dovuti
per  i  servizi  di  manutenzione  delle  opere  e  di gestione degli
impianti;
    e)  la  realizzazione  e  il  recupero  dei  rustici  e  immobili
industriali,  la  retrocessione  di  aree  non  utilizzate  per nuove
destinazioni  a  fini  produttivi e per l'attuazione dei programmi di
reindustrializzazione;
    f)  il  riacquisto  delle aree e degli stabilimenti industriali o
artigianali,   anche  utilizzando  le  procedure  e  le  agevolazioni
previste dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto
dei  tempi  previsti  dalla legge o, per tempi inferiori, allorquando
non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate
le aree.
   2. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano  le  competenze  loro  spettanti  ai  sensi  del  presente
articolo  nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di
politica  industriale  regionale  e  provinciale  e in coerenza con i
rispettivi piani urbanistici comunali.
   3.  Le  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  nelle  aree  a
dimensione sovracomunale, sono esercitate dai consorzi industriali di
cui all'art. 3.
   4. I comuni facenti parte degli enti soppressi di cui alla tabella
B  possono  entro  sessanta  giorni  deliberare  che le funzioni loro
conferite  dal  comma  1 siano svolte dai consorzi industriali di cui
all'art. 3.
   5.  I  comuni  di  Macomer  e  Borore  fanno  parte  del Consorzio
industriale provinciale di Nuoro dalla data della sua attivazione.
   6.  Dalla  data  di  approvazione della presente legge i Comuni di
Isili   e  Suni  non  fanno  piu'  parte  del  Consorzio  per  l'area
industriale  della  Sardegna  centrale  di Nuoro. Gli stessi, entro i
termini  di  cui  al comma 4, possono deliberare che le finzioni loro
conferite   dal   comma 1   siano  svolte  dai  consorzi  industriali
provinciali competenti per territorio.