Art. 4.
             Organi dei consorzi industriali provinciali

   1.  Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea
generale,  il  consiglio  di  amministrazione,  il  presidente  e  il
collegio dei revisori dei conti.
   2.  L'assemblea generale e' composta dal sindaco di ciascun comune
facente  parte  del  consorzio  o  da un suo delegato, dal presidente
della  provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo
delegato  e  da  un  rappresentante  nominato dalla provincia fra gli
imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna
di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio.
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione  di  ciascun  con sorzio e'
composto  da  un  massimo  di  cinque  membri  eletti  fra componenti
dell'assemblea  generale,  di cui al comma 2, compreso il Presidente:
il   rappresentante   della   provincia,   il   rappresentante  degli
imprenditori  ed  un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree
ricadono nel consorzio.
   4.  Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a
cinque soggetti coincide con l'assemblea generale.
   5. Il presidente dei consorzi industriali e' eletto dall'assemblea
generale  tra  i  suoi  componenti,  con  le modalita' previste dallo
statuto.
   6. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea.
   7.  I  consorzi  industriali  provinciali deliberano alla chiusura
dell'esercizio  il  pareggio di bilancio della gestione del consorzio
stesso  ponendo  a  carico dei consorziati il ripiano delle eventuali
perdite.
   8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove
societa' o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in societa'
di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge.
   9.   Al   Presidente  del  consorzio  industriale  provinciale  e'
attribuita  un'indennita'  non  superiore  al  cinquanta per cento di
quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Ai componenti il
consiglio  di amministrazione e' attribuito un gettone di presenza di
importo  non  superiore  a  quello  riconosciuto  ai  componenti  del
consiglio   provinciale.   In   nessun   caso  l'ammontare  percepito
nell'ambito   di   un   mese   da  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione  puo'  superare  un  quarto  dell'indennita'  massima
prevista per il presidente del consorzio.