Art. 4. Organi dei consorzi industriali provinciali 1. Sono organi del consorzio industriale provinciale: l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione, il presidente e il collegio dei revisori dei conti. 2. L'assemblea generale e' composta dal sindaco di ciascun comune facente parte del consorzio o da un suo delegato, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato e da un rappresentante nominato dalla provincia fra gli imprenditori operanti nell'ambito provinciale sulla base di una terna di nomi proposta dalla Camera di commercio competente per territorio. 3. Il consiglio di amministrazione di ciascun con sorzio e' composto da un massimo di cinque membri eletti fra componenti dell'assemblea generale, di cui al comma 2, compreso il Presidente: il rappresentante della provincia, il rappresentante degli imprenditori ed un massimo di tre componenti dei comuni le cui aree ricadono nel consorzio. 4. Il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l'assemblea generale. 5. Il presidente dei consorzi industriali e' eletto dall'assemblea generale tra i suoi componenti, con le modalita' previste dallo statuto. 6. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea. 7. I consorzi industriali provinciali deliberano alla chiusura dell'esercizio il pareggio di bilancio della gestione del consorzio stesso ponendo a carico dei consorziati il ripiano delle eventuali perdite. 8. I consorzi industriali provinciali non possono costituire nuove societa' o acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in societa' di ogni tipo, se non nei casi previsti dalla legge. 9. Al Presidente del consorzio industriale provinciale e' attribuita un'indennita' non superiore al cinquanta per cento di quella prevista per il sindaco del comune capoluogo. Ai componenti il consiglio di amministrazione e' attribuito un gettone di presenza di importo non superiore a quello riconosciuto ai componenti del consiglio provinciale. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un componente del consiglio di amministrazione puo' superare un quarto dell'indennita' massima prevista per il presidente del consorzio.