Art. 6.
                        Personale degli enti

   1.  Il  personale  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro a tempo
indeterminato  alla  data  del  20  dicembre  2007  presso  gli  enti
soppressi  ai  sensi della presente legge e' trasferito agli enti che
subentrano  nelle  medesime funzioni, con i criteri e le modalita' di
cui ai commi successivi.
   2.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  si  applica il contratto
collettivo  di  lavoro  previsto per gli enti locali. L'inquadramento
avviene  con  le  garanzie  dell'art.  2112 del Codice civile facendo
riferimento   alla   posizione   giuridica   ricoperta  nell'ente  di
provenienza.
   3.  Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione
del  personale  con  qualifica  dirigenziale, mediante accordo quadro
promosso    dall'Assessorato    regionale   dell'industria   con   le
organizzazioni  sindacali,  un  trattamento economico non inferiore a
quello   corrisposto   dal   consorzio  all'atto  del  trasferimento.
L'eventuale  differenza  fra  il trattamento economico in godimento e
quello  spettante  per  effetto del nuovo inquadramento e' conservata
con assegno personale non riassorbibile.
   4.   Al   personale   con   qualifica  dirigenziale,  qualora  non
acconsentisse  all'inquadramento  di  cui al comma 2, si applicano le
disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative
ai casi di ristrutturazione e organizzazione.
   5.  Al  fine  di  favorire  l'esodo,  il  personale  con qualifica
dirigenziale  che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio
utili   agli  effetti  pensionistici,  puo'  richiedere  ai  consorzi
provinciali  in  alternativa  all'indennita'  supplementare  di  fine
rapporto,  il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti
previdenziali  per  gli  anni  intercorrenti  fino  al compimento del
quarantesimo  anno  utile  per il pensionamento. I contributi saranno
commisurati   all'ultimo   trattamento  economico  in  godimento  del
dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato
i   requisiti   per   il   pensionamento,  si  possono  applicare  le
disposizioni   del   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di
categoria  relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione
dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo.
   6.  Al  personale  non dirigente che abbia maturato i requisiti di
legge  per il pensionamento di anzianita' alla data del trasferimento
e  chieda  la  risoluzione  del  rapporto di lavoro e' corrisposta, a
titolo  di  incentivazione,  una  indennita' supplementare pari a tre
mensilita'  della  retribuzione  fissa  in  godimento  per  ogni anno
derivante   dalla   differenza   tra  sessantacinque  anni  e  l'eta'
anagrafica  espressa  in anni, posseduta alla cessazione del rapporto
di lavoro, per un massimo di quattro anni.
   7.  Al  personale delle societa' controllate dagli enti consortili
esistenti  e  del  soppresso  Consorzio  industria  le di Macomer, in
servizio  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, e' garantita la continuita'
del  rapporto  di  lavoro  presso  le  stesse  societa'.  In  caso di
cessione,  liquidazione o ristrutturazione delle suddette societa' ai
sensi  dell'art. 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'art.
2112 del Codice civile.
   8. Il personale degli enti di cui alla tabella 13 e' trasferito:
    a) prioritariamente al comune o al nuovo consorzio provinciale di
cui all'art. 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso;
    b) in subordine alle province.
   9. Il personale degli enti di cui alla tabella A e' trasferito:
    a)  prioritariamente  ai  nuovi consorzi i quali subentrano nelle
medesime funzioni;
    b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi
enti ad uno dei comuni gia' facenti parte dei consorzi;
    c) in ulteriore subordine alle province.
   10.  In  deroga  a  quanto  previsto dai commi 7 e 8, il personale
addetto   agli   impianti  di  acquedotto,  fognatura  e  depurazione
trasferiti  in  concessione  d'uso  al  gestore  del  servizio idrico
integrato  e' trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui
all'art. 3, comma 7, della presente legge.
   11.  In  deroga  a  quanto  previsto dai commi 7 e 8, il personale
addetto ai servizi di gestione dei rifiuti e' trasferito agli enti di
nuova  istituzione e successivamente ai soggetti cui sara' attribuita
la  gestione  dei  relativi  impianti in base alle norme regionali in
materia  di  rifiuti,  da  emanare  in  attuazione  dell'art. 199 del
decreto legislativo n. 152 del 2006.
   12.  Per  il personale in esubero degli enti consortili trasferito
ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione
regionale  garantisce  agli  enti  locali un trasferimento di risorse
finanziarie  sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese
derivanti   dai  trasferimenti  fino  alla  cessazione  dei  relativi
rapporti di lavoro.
   13.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  si  applicano
integralmente   anche   al   personale  del  soppresso  consorzio  di
Macomer-Borore.
   14.  Al  personale  delle  societa'  costituite o partecipate, nei
limiti  indicati  dall'art.  4,  comma  8,  si  applicano le medesime
procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.