Art. 6. Personale degli enti 1. Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 20 dicembre 2007 presso gli enti soppressi ai sensi della presente legge e' trasferito agli enti che subentrano nelle medesime funzioni, con i criteri e le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Al personale di cui al comma 1 si applica il contratto collettivo di lavoro previsto per gli enti locali. L'inquadramento avviene con le garanzie dell'art. 2112 del Codice civile facendo riferimento alla posizione giuridica ricoperta nell'ente di provenienza. 3. Al personale di cui al comma 1 viene garantito, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, mediante accordo quadro promosso dall'Assessorato regionale dell'industria con le organizzazioni sindacali, un trattamento economico non inferiore a quello corrisposto dal consorzio all'atto del trasferimento. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello spettante per effetto del nuovo inquadramento e' conservata con assegno personale non riassorbibile. 4. Al personale con qualifica dirigenziale, qualora non acconsentisse all'inquadramento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria relative ai casi di ristrutturazione e organizzazione. 5. Al fine di favorire l'esodo, il personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utili agli effetti pensionistici, puo' richiedere ai consorzi provinciali in alternativa all'indennita' supplementare di fine rapporto, il versamento dei contributi assicurativi dovuti agli enti previdenziali per gli anni intercorrenti fino al compimento del quarantesimo anno utile per il pensionamento. I contributi saranno commisurati all'ultimo trattamento economico in godimento del dirigente. Al personale con qualifica dirigenziale che abbia maturato i requisiti per il pensionamento, si possono applicare le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relative alle ipotesi di ristrutturazione e organizzazione dei consorzi compresi gli istituti di incentivazione all'esodo. 6. Al personale non dirigente che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianita' alla data del trasferimento e chieda la risoluzione del rapporto di lavoro e' corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennita' supplementare pari a tre mensilita' della retribuzione fissa in godimento per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'eta' anagrafica espressa in anni, posseduta alla cessazione del rapporto di lavoro, per un massimo di quattro anni. 7. Al personale delle societa' controllate dagli enti consortili esistenti e del soppresso Consorzio industria le di Macomer, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, e' garantita la continuita' del rapporto di lavoro presso le stesse societa'. In caso di cessione, liquidazione o ristrutturazione delle suddette societa' ai sensi dell'art. 5 si fa riferimento alle garanzie previste dall'art. 2112 del Codice civile. 8. Il personale degli enti di cui alla tabella 13 e' trasferito: a) prioritariamente al comune o al nuovo consorzio provinciale di cui all'art. 3 che subentra nelle funzioni dell'ente soppresso; b) in subordine alle province. 9. Il personale degli enti di cui alla tabella A e' trasferito: a) prioritariamente ai nuovi consorzi i quali subentrano nelle medesime funzioni; b) in caso di esubero rispetto alle dotazioni organiche dei nuovi enti ad uno dei comuni gia' facenti parte dei consorzi; c) in ulteriore subordine alle province. 10. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto agli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione trasferiti in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato e' trasferito al gestore unico con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 7, della presente legge. 11. In deroga a quanto previsto dai commi 7 e 8, il personale addetto ai servizi di gestione dei rifiuti e' trasferito agli enti di nuova istituzione e successivamente ai soggetti cui sara' attribuita la gestione dei relativi impianti in base alle norme regionali in materia di rifiuti, da emanare in attuazione dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 12. Per il personale in esubero degli enti consortili trasferito ai comuni e alle province ai sensi dei commi 7 e 8, l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano integralmente anche al personale del soppresso consorzio di Macomer-Borore. 14. Al personale delle societa' costituite o partecipate, nei limiti indicati dall'art. 4, comma 8, si applicano le medesime procedure di assunzione del personale previste per gli enti locali.