Art. 7. Norma transitoria 1. I commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'art. 7 della legge regionale n. 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), sono abrogati; rimangono comunque salvi gli effetti delle procedure attivate ai sensi dei medesimi commi. 2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare avvio della fase di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori generali dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale.