Art. 7.
                          Norma transitoria

   1.  I  commi 35, 36, 37, 39 e 40 dell'art. 7 della legge regionale
n.  5  marzo  2008,  n.  3  (legge  finanziaria 2008), sono abrogati;
rimangono  comunque  salvi  gli  effetti  delle procedure attivate ai
sensi dei medesimi commi.
   2. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il regolare
avvio  della  fase  di trasformazione dei nuovi soggetti, i direttori
generali  dei consorzi di cui alla tabella A rimangono in carica fino
alla nomina del nuovo direttore generale.