Art. 10.
                   Indennita' di carica e rimborsi

   1.  Al presidente del CORECOM compete un'indennita' di carica pari
al  30  per  cento  di  quella  spettante  ai  presidenti  degli enti
regionali  del  primo  gruppo,  di cui alla legge regionale 23 agosto
1995,  n.  20  (Semplificazione  e razionalizzazione dell'ordinamento
degli  enti  strumentali  della Regione e di altri enti pubblici e di
diritto   pubblico  operanti  nell'ambito  regionale),  nella  misura
determinata  dall'art.  3,  comma  20,  della legge regionale 5 marzo
2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).
   2.  Agli  altri  componenti  del CORECOM compete, un'indennita' di
carica pari al 70 per cento di quella spettante al presidente.
   3.  Al  presidente  e  ai  componenti del CORECOM, che per ragioni
attinenti  al  loro mandato, si recano in localita' diverse da quelle
di  residenza,  compete  il  trattamento  economico di missione ed il
rimborso   delle  spese  di  viaggio  nella  stessa  misura  prevista
dall'art.  6,  comma  8,  della  legge  regionale  n.  20 del 1995, e
successive modifiche.