Art. 10. Indennita' di carica e rimborsi 1. Al presidente del CORECOM compete un'indennita' di carica pari al 30 per cento di quella spettante ai presidenti degli enti regionali del primo gruppo, di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), nella misura determinata dall'art. 3, comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). 2. Agli altri componenti del CORECOM compete, un'indennita' di carica pari al 70 per cento di quella spettante al presidente. 3. Al presidente e ai componenti del CORECOM, che per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in localita' diverse da quelle di residenza, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella stessa misura prevista dall'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 20 del 1995, e successive modifiche.