Art. 12.
                       Sedute e deliberazioni

   1.  Le  deliberazioni  del  CORECOM  sono  assunte  a  maggioranza
semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio.
In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
   2.  Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Commissione
consiliare  competente  in  materia  e  all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  pubblicate  sul  sito  internet  del CORECOM
nonche', anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.
   3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.