Art. 12. Sedute e deliberazioni 1. Le deliberazioni del CORECOM sono assunte a maggioranza semplice con la partecipazione di almeno tre componenti del collegio. In caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. 2. Esse sono immediatamente inviate per conoscenza ai Commissione consiliare competente in materia e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e pubblicate sul sito internet del CORECOM nonche', anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione. 3. Le sedute del CORECOM di norma non sono pubbliche.