Art. 13. Personale 1. Il CORECOM e' assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura organizzativa dotata di autonomia operativa. Esso si avvale delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale. 2. La dotazione organica del CORECOM e' approvata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM. Il personale, tratto dai ruoli del Consiglio regionale, e' assegnato alla struttura di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza. 3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attivita' e nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, puo' inoltre acquisire, per esigenze di carattere occasionale e che richiedano professionalita' non presenti tra il personale del Consiglio regionale, consulenze di soggetti o organismi, pubblici o privati, di riconosciuta competenza in materia di comunicazioni. Resta esclusa comunque la costituzione di rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato.