Art. 13.
                              Personale

   1.  Il  CORECOM  e'  assistito  nelle  sue funzioni da un'apposita
struttura organizzativa dotata di autonomia operativa. Esso si avvale
delle  strutture  e  dei  mezzi  messi  a  disposizione dal Consiglio
regionale.
   2.  La dotazione organica del CORECOM e' approvata dall'ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, sentito il CORECOM. Il personale,
tratto dai ruoli del Consiglio regionale, e' assegnato alla struttura
di cui al comma 1 con delibera dello stesso Ufficio di presidenza.
   3. Il CORECOM, sulla base del programma annuale di attivita' e nei
limiti   delle   proprie  disponibilita'  finanziarie,  puo'  inoltre
acquisire,  per  esigenze  di  carattere occasionale e che richiedano
professionalita'   non   presenti  tra  il  personale  del  Consiglio
regionale, consulenze di soggetti o organismi, pubblici o privati, di
riconosciuta  competenza  in  materia di comunicazioni. Resta esclusa
comunque   la   costituzione  di  rapporti  di  lavoro  dipendente  o
parasubordinato.