Art. 15. Dotazione finanziaria 1. Sulla base del programma di attivita' presentato ai sensi dell'art. 14. il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per l'esercizio delle funzioni proprie. 2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di risorse vincolate all'esercizio delle stesse, concordate con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in sede di convenzione. 3. Le risorse assegnate al CORECOM ai sensi dei commi 1 e 2 confluiscono in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale.