Art. 15.
                        Dotazione finanziaria

   1.  Sulla  base  del  programma  di  attivita' presentato ai sensi
dell'art.  14.  il Consiglio regionale assegna al CORECOM i fondi per
l'esercizio delle funzioni proprie.
   2.  Per  l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone di
risorse   vincolate   all'esercizio   delle  stesse,  concordate  con
l'Autorita'   per   le   garanzie  nelle  comunicazioni  in  sede  di
convenzione.
   3.  Le  risorse  assegnate  al  CORECOM  ai  sensi dei commi 1 e 2
confluiscono   in   apposito  capitolo  del  bilancio  del  Consiglio
regionale.