Art. 16.
                    Risorse per la comunicazione

   1.  Il  Piano  annuale per la comunicazione istituzionale previsto
dall'art.  29  della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi
della  Regione  a  sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e
disciplina  della pubblicita' istituzionale e abrogazione della legge
regionale  n.  35  del  1952 e della legge regionale n. 11 del 1953),
prevede  una  quota  di  risorse riservata ad azioni di comunicazione
approvate dal Consiglio regionale.