Art. 16. Risorse per la comunicazione 1. Il Piano annuale per la comunicazione istituzionale previsto dall'art. 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicita' istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), prevede una quota di risorse riservata ad azioni di comunicazione approvate dal Consiglio regionale.