Art. 17. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale provvede ad attivare le procedure per l'elezione del presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008. 2. Il CORERAT in carica continua a svolgere le sue funzioni fino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti e del presidente del CORECOM. 3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT. 4. I componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione della presente legge decadono al compimento del trentesimo mese della XIV legislatura.