Art. 17.
                      Disposizioni transitorie

   1.  In  sede  di  prima  applicazione, il Presidente del Consiglio
regionale  provvede  ad  attivare  le  procedure  per  l'elezione del
presidente e dei componenti del CORECOM entro il 15 settembre 2008.
   2.  Il  CORERAT in carica continua a svolgere le sue funzioni fino
al  giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
del decreto di nomina dei componenti e del presidente del CORECOM.
   3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi del CORERAT.
   4.  I  componenti del CORECOM eletti in sede di prima applicazione
della presente legge decadono al compimento del trentesimo mese della
XIV legislatura.