Art. 2. Individuazione e organizzazione delle competenze regionali 1. La Regione tutela il pluralismo dei contenuti e dei mezzi informativi, valorizza le specificita' culturali, linguistiche e sociali del popolo sardo, garantendo a tutti i cittadini il pieno diritto alla partecipazione consapevole alle attivita' politiche, sociali e culturali della comunita'. 2. A tal fine la Commissione consiliare competente, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per l'individuazione e l'organizzazione delle competenze regionali in materia di informazione e comunicazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. 3. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le funzioni attribuite, nell'ambito delle individuate competenze regionali, al CORECOM che le esercita in forma collegiale, secondo criteri di indipendenza, imparzialita' e trasparenza, assicurando la piu' ampia pubblicita' della sua attivita' e favorendo la partecipazione di tutti i soggetti interessati. 4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresi', regolate: a) le funzioni amministrative in materia di rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze e quelle relative al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione); b) le funzioni in materia di stipula dei contratti per la definizione degli obblighi che la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione per la diffusione di contenuti in ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005.