Art. 2.
     Individuazione e organizzazione delle competenze regionali

   1.  La  Regione  tutela  il  pluralismo  dei contenuti e dei mezzi
informativi,  valorizza  le  specificita'  culturali,  linguistiche e
sociali  del  popolo  sardo,  garantendo a tutti i cittadini il pieno
diritto  alla  partecipazione  consapevole  alle attivita' politiche,
sociali e culturali della comunita'.
   2.   A  tal  fine  la  Commissione  consiliare  competente,  entro
centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, presenta al
Consiglio  regionale  una  proposta  di  legge per l'individuazione e
l'organizzazione   delle   competenze   regionali   in   materia   di
informazione  e comunicazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
   3.  Nel provvedimento di cui al comma 2 sono disciplinate anche le
funzioni   attribuite,   nell'ambito   delle  individuate  competenze
regionali,  al  CORECOM  che le esercita in forma collegiale, secondo
criteri  di indipendenza, imparzialita' e trasparenza, assicurando la
piu'   ampia   pubblicita'   della   sua  attivita'  e  favorendo  la
partecipazione di tutti i soggetti interessati.
   4. Nel provvedimento di cui al comma 2 sono, altresi', regolate:
    a)   le  funzioni  amministrative  in  materia  di  rilascio  dei
provvedimenti  abilitativi,  autorizzatori e concessori necessari per
l'accesso  ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  e  quelle  relative  al  rilascio delle autorizzazioni per
fornitore  di  contenuti  o  per  fornitore  di  servizi  interattivi
associati  o  di  servizi  di  accesso  condizionato  destinati  alla
diffusione  in  ambito regionale, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo   31   luglio   2005,   n.   177   (Testo   unico   della
radiotelevisione);
    b)  le  funzioni  in  materia  di  stipula  dei  contratti per la
definizione   degli  obblighi  che  la  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico generale di radiodiffusione e' tenuta ad adempiere
nell'orario  e  nella  rete  di  programmazione  per la diffusione di
contenuti  in  ambito regionale, secondo quanto disposto dal medesimo
decreto legislativo n. 177 del 2005.