Art. 3.
                          Funzioni proprie

   1.  Il  CORECOM  esercita  inoltre  come  funzioni  proprie quelle
attribuitegli   direttamente  dalla  legislazione  statale  oltreche'
quelle  gia'  spettanti,  per  disposizioni  statali  o regionali, al
Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).
   2. La Giunta regionale e' tenuta a consultare il CORECOM:
    a)  ai  fini  della  formazione  dei  pareri  che la Regione deve
esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze;
    b)  sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione
stipula   con   la  societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo  e  con  altri  soggetti  operanti  nel  campo  della
comunicazione.
   3.  I  pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non
vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta.
   4.  Il  CORECOM  svolge, per conto dei competenti organi ed uffici
regionali,  funzioni  di supporto tecnico, proposta, studio e analisi
del   sistema  dell'informazione  e  della  comunicazione  in  ambito
regionale.