Art. 3. Funzioni proprie 1. Il CORECOM esercita inoltre come funzioni proprie quelle attribuitegli direttamente dalla legislazione statale oltreche' quelle gia' spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT). 2. La Giunta regionale e' tenuta a consultare il CORECOM: a) ai fini della formazione dei pareri che la Regione deve esprimere sui piani nazionali di assegnazione delle radiofrequenze; b) sui contenuti delle convenzioni e delle intese che la Regione stipula con la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con altri soggetti operanti nel campo della comunicazione. 3. I pareri di cui al comma 2 si intendono acquisiti qualora non vengano espressi entro quindici giorni dalla richiesta. 4. Il CORECOM svolge, per conto dei competenti organi ed uffici regionali, funzioni di supporto tecnico, proposta, studio e analisi del sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale.