Art. 5.
               Forme di collaborazione e consultazione

   1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione,
attraverso  incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli
atti  e  pareri  demandati  dalla presente legge con tutti i soggetti
operanti   in   Sardegna   nell'ambito   delle  comunicazioni,  e  in
particolare con:
    a)  la  sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo;
    b)  le  associazioni  delle  emittenti  private  e  dell'editoria
locale;
    c)   le  imprese  del  settore  delle  comunicazioni  e  le  loro
associazioni;
    d)  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  del  comparto
dell'informazione;
    e) l'ordine dei giornalisti;
    f) le associazioni degli utenti;
    g) gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria;
    h) la commissione pari opportunita';
    i) il difensore civico;
    l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.
   2.  Il  Consiglio  regionale, avvalendosi della collaborazione del
CORECOM,  organizza  con cadenza biennale una Conferenza regionale in
materia di comunicazioni e dei temi connessi.
   3.  I  comuni  sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti
comunali  concernenti  le postazioni delle emittenti radiotelevisive,
nonche'  degli  impianti  di  radiotrasmissione  o di ripetizione dei
segnali  di  telefonia  fissa  o  mobile  e di ogni altra sorgente di
emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.