Art. 5. Forme di collaborazione e consultazione 1. Il CORECOM promuove e attua ogni utile forma di collaborazione, attraverso incontri periodici e specifiche consultazioni, su singoli atti e pareri demandati dalla presente legge con tutti i soggetti operanti in Sardegna nell'ambito delle comunicazioni, e in particolare con: a) la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; b) le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale; c) le imprese del settore delle comunicazioni e le loro associazioni; d) le organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto dell'informazione; e) l'ordine dei giornalisti; f) le associazioni degli utenti; g) gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria; h) la commissione pari opportunita'; i) il difensore civico; l) gli altri soggetti collettivi interessati alle comunicazioni. 2. Il Consiglio regionale, avvalendosi della collaborazione del CORECOM, organizza con cadenza biennale una Conferenza regionale in materia di comunicazioni e dei temi connessi. 3. I comuni sono tenuti a comunicare al CORECOM i provvedimenti comunali concernenti le postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonche' degli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa o mobile e di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche in base alle disposizioni di legge.