Art. 6. Composizione, nomina e durata in carica 1. Il CORECOM e' composto da cinque componenti compreso il Presidente, scelti tra persone che possiedano documentata competenza ed esperienza nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici e diano garanzia di assoluta indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni. 2. I componenti del CORECOM durano in carica cinque anni; essi possono essere eletti per non piu' di due mandati non consecutivi. 3. Entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, sui quotidiani editi in Sardegna e su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno, di un invito a presentare entro trenta giorni le candidature alla carica di componente del CORECOM. 4. La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita dalla Presidenza del Consiglio regionale che, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilita' richiesti per la nomina e invia, per conoscenza, la relativa documentazione alla Commissione consiliare competente per materia. 5. Entro i successivi venti giorni il Consiglio regionale, mediante elezione a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi, elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i generi in misura non inferiore a un terzo. 6. Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante votazione a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti, all'elezione tra di essi del Presidente del CORECOM, su proposta avanzata per il tramite del Presidente del Consiglio dai gruppi consiliari di minoranza. 7. Il decreto di nomina del Presidente e dei componenti del CORECOM e' emanato dal Presidente del Consiglio regionale ed e' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale informa della nomina del CORECOM l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 8. Il CORECOM, il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria del Consiglio regionale, e' straordinariamente prorogato di diritto fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Durante il periodo di proroga straordinaria il CORECOM conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni. Trascorso tale periodo decorre la proroga ordinaria di cui all'art. 9, comma 9. 9. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del CORECOM, il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro venti giorni dal determinarsi della vacanza, agli adempimenti necessari all'elezione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un nuovo componente scelto tra quelli gia' ritenuti idonei ai sensi del comma 4, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del CORECOM. Il divieto di immediata rieleggibilita' di cui al comma 2 non si applica al componente che abbia svolto la funzione per un periodo inferiore ad un anno. 10. Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del CORECOM, o dal determinarsi della vacanza, senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del nuovo organismo o al reintegro della vacanza, provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio regionale nei successivi quindici giorni.