Art. 6.
               Composizione, nomina e durata in carica

   1.  Il  CORECOM  e'  composto  da  cinque  componenti  compreso il
Presidente,  scelti tra persone che possiedano documentata competenza
ed  esperienza  nel  settore  delle  comunicazioni,  nei suoi aspetti
culturali,  giuridici,  economici  e  tecnologici e diano garanzia di
assoluta  indipendenza, sia dal sistema politico e istituzionale, sia
dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.
   2.  I  componenti  del  CORECOM durano in carica cinque anni; essi
possono essere eletti per non piu' di due mandati non consecutivi.
   3.  Entro  il  sessantesimo  giorno  antecedente  la  scadenza del
CORECOM,   il   Presidente   del   Consiglio   regionale  dispone  la
pubblicazione  sul Bollettino ufficiale della Regione, sui quotidiani
editi  in  Sardegna  e  su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto
opportuno,   di  un  invito  a  presentare  entro  trenta  giorni  le
candidature alla carica di componente del CORECOM.
   4.  La documentazione a supporto delle candidature viene acquisita
dalla  Presidenza  del Consiglio regionale che, nel termine di trenta
giorni  decorrenti  dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande,   verifica  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissibilita'
richiesti  per  la  nomina  e  invia,  per  conoscenza,  la  relativa
documentazione alla Commissione consiliare competente per materia.
   5.  Entro  i  successivi  venti  giorni  il  Consiglio  regionale,
mediante  elezione  a scrutinio segreto con voto limitato a tre nomi,
elegge i componenti del CORECOM che, nel rispetto del principio delle
pari opportunita' tra donne e uomini, devono rappresentare entrambi i
generi in misura non inferiore a un terzo.
   6.  Nella medesima seduta il Consiglio regionale procede, mediante
votazione  a  scrutinio  segreto  con  la  maggioranza  assoluta  dei
componenti,  all'elezione  tra di essi del Presidente del CORECOM, su
proposta  avanzata  per  il  tramite del Presidente del Consiglio dai
gruppi consiliari di minoranza.
   7.  Il  decreto  di  nomina  del  Presidente  e dei componenti del
CORECOM  e'  emanato  dal  Presidente  del  Consiglio regionale ed e'
pubblicato  sul Bollettino ufficiale della Regione. Il Presidente del
Consiglio  regionale informa della nomina del CORECOM l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
   8.  Il  CORECOM,  il  cui  quinquennio di durata in carica venga a
concludersi  nei  tre  mesi  antecedenti  la  scadenza  ordinaria del
Consiglio  regionale, e' straordinariamente prorogato di diritto fino
alla  data  di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Durante il
periodo  di  proroga straordinaria il CORECOM conserva ed esercita la
pienezza dei compiti e delle funzioni. Trascorso tale periodo decorre
la proroga ordinaria di cui all'art. 9, comma 9.
   9.  In  caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del
CORECOM,  il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro venti
giorni  dal  determinarsi  della  vacanza, agli adempimenti necessari
all'elezione,  nel  rispetto dei criteri stabiliti dal comma 5, di un
nuovo  componente scelto tra quelli gia' ritenuti idonei ai sensi del
comma  4,  che  resta  in  carica  fino  alla  scadenza ordinaria del
CORECOM.  Il  divieto  di immediata rieleggibilita' di cui al comma 2
non  si  applica  al  componente  che abbia svolto la funzione per un
periodo inferiore ad un anno.
   10.  Trascorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del CORECOM, o
dal  determinarsi  della  vacanza,  senza  che il Consiglio regionale
abbia provveduto alla nomina del nuovo organismo o al reintegro della
vacanza,  provvede,  con proprio decreto, il Presidente del Consiglio
regionale nei successivi quindici giorni.