Art. 7.
                       Funzioni del Presidente

   1. Il Presidente del CORECOM:
    a) lo rappresenta e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
    b)  lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le
sedute;
    c)  sulla  base  dei  criteri deliberati dal Comitato, coordina i
compiti   istruttori   assegnati  ai  suoi  componenti  ed  indirizza
l'attivita' degli uffici di segreteria;
    d) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni.
   2.  In  caso  di  assenza  o  di impedimento del Presidente le sue
funzioni  sono  esercitate dal componente del CORECOM piu' anziano di
eta'.