Art. 7. Funzioni del Presidente 1. Il Presidente del CORECOM: a) lo rappresenta e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni; b) lo convoca, ne determina l'ordine del giorno e ne presiede le sedute; c) sulla base dei criteri deliberati dal Comitato, coordina i compiti istruttori assegnati ai suoi componenti ed indirizza l'attivita' degli uffici di segreteria; d) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal componente del CORECOM piu' anziano di eta'.