Art. 8. Incompatibilita' 1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilita': a) politiche: componente del Parlamento Europeo o nazionale, del Governo, di un consiglio o di una giunta regionale o provinciale, componente di un consiglio o di una giunta di un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, Presidente della Regione, sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale; presidente, componente di organismi direttivi o direttore di un ente pubblico anche non economico o di societa' a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali e comunali; b) economico-professionali: proprietario, amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicita', dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione e consulenza attivi con i soggetti sopra citati; i soci risparmiatori delle societa' commerciali e delle societa' cooperative non versano in situazione di incompatibilita'. 2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo non hanno effetto se l'interessato provvede, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'elezione, a dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilita'.