Art. 8.
                          Incompatibilita'

   1.   I   componenti   del  CORECOM  sono  soggetti  alle  seguenti
incompatibilita':
    a)  politiche: componente del Parlamento Europeo o nazionale, del
Governo,  di  un  consiglio  o di una giunta regionale o provinciale,
componente  di  un  consiglio  o  di  una  giunta  di  un  comune con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti, Presidente della Regione,
sindaco, presidente della provincia; titolare di incarichi elettivi o
di   rappresentanza  in  partiti  e  movimenti  politici,  a  livello
nazionale,  regionale, provinciale e comunale; presidente, componente
di  organismi  direttivi  o  direttore  di un ente pubblico anche non
economico  o  di societa' a prevalente capitale pubblico, nominati da
organi governativi, regionali, provinciali e comunali;
    b)    economico-professionali:    proprietario,   amministratore,
dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti
nel   settore   radiotelevisivo   o  delle  telecomunicazioni,  della
pubblicita',  dell'editoria  anche  multimediale,  della  rilevazione
dell'ascolto  o  del monitoraggio della programmazione, a livello sia
nazionale  che  locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di
collaborazione  e  consulenza  attivi  con i soggetti sopra citati; i
soci  risparmiatori  delle  societa'  commerciali  e  delle  societa'
cooperative non versano in situazione di incompatibilita'.
   2. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo non
hanno   effetto   se   l'interessato  provvede,  entro  venti  giorni
dall'avvenuta     comunicazione     dell'elezione,    a    dichiarare
l'accettazione dell'incarico e a dare atto dell'avvenuta rimozione di
ogni causa di incompatibilita'.