Art. 9.
                       Decadenza e dimissioni

   1.  I componenti del CORECOM decadono qualora sopravvenga nei loro
confronti una delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8.
   2.  I  componenti  del  CORECOM  decadono,  altresi',  qualora non
intervengano,  senza  giustificato motivo, tempestivamente comunicato
al  presidente,  a tre sedute consecutive ovvero almeno alla meta' di
quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
   3.  La  causa  di  decadenza  e'  contestata  all'interessato  dal
Presidente  del  Consiglio  regionale,  con  l'invito a presentare le
proprie   osservazioni   entro  venti  giorni  ovvero,  nel  caso  di
incompatibilita', a far cessare la causa entro il medesimo termine.
   4.  Il  Presidente del CORECOM e' tenuto a segnalare al Presidente
del   Consiglio  regionale  le  cause  di  decadenza  di  cui  sia  a
conoscenza.
   5.  Trascorso  il  termine di cui al comma 3, nei successivi venti
giorni il Presidente del Consiglio regionale:
    a)  provvede  all'archiviazione del procedimento qualora la causa
di decadenza risulti insussistente ovvero rimossa;
    b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.
   6.  Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato
e,  per  conoscenza,  al  presidente  del  CORECOM  e  al  presidente
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
   7.   Le   disposizioni  sulla  decadenza  si  applicano  anche  al
presidente del comitato.
   8.  Le  dimissioni dei componenti del CORECOM sono presentate, per
il  tramite  del  presidente  del  comitato stesso, al Presidente del
Consiglio regionale che ne prende atto e provvede, ai sensi dell'art.
6,  comma  9,  ad  attivare  le  procedure  per  la  sostituzione dei
componenti  dimissionari,  informando  l'Autorita' delle dimissioni e
delle   relative  sostituzioni.  Le  dimissioni  del  presidente  del
comitato  sono  presentate  direttamente  al Presidente del Consiglio
regionale.  I  componenti  dimissionari  restano  in carica sino alla
nomina dei nuovi eletti.
   9.  Nel  caso in cui, decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza
della  nomina  o  dal  determinarsi  della vacanza, il Presidente del
Consiglio  regionale non abbia provveduto ad attivare le procedure di
rinnovo  o  alla  copertura  della  vacanza  stessa,  i componenti in
scadenza  o  il  componente  dimissionario  decadono  automaticamente
dall'incarico.