Art. 10. Scioglimento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. 2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del consiglio di amministrazione il Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.