Art. 10.
            Scioglimento del consiglio di amministrazione

   1.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo'  essere  sciolto  con
provvedimento  del  Presidente  della Regione, nel caso di dimissioni
della  maggioranza  dei  componenti  o di ripetute e gravi violazioni
delle  disposizioni  normative  e  statutarie o per il verificarsi di
situazioni   tali   da   compromettere   il   regolare  funzionamento
dell'Istituto.
   2.  Al  verificarsi  dei  casi  di  cui  al comma 1, con lo stesso
provvedimento  di  scioglimento  del  consiglio di amministrazione il
Presidente della Regione nomina un commissario ad acta.