Art. 11. Indennita' 1. Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennita' pari al 10 per cento dell'indennita' lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto. 2. Al presidente del consiglio di amministrazione compete un'indennita' pari al 20 per cento dell'indennita' lorda annua fissata per il direttore generale dell'Istituto.