Art. 11.
                             Indennita'

   1.  Ai  componenti  del  consiglio  di amministrazione compete una
indennita'  pari  al 10 per cento dell'indennita' lorda annua fissata
per il direttore generale dell'Istituto.
   2.   Al   presidente  del  consiglio  di  amministrazione  compete
un'indennita'  pari  al  20  per  cento  dell'indennita'  lorda annua
fissata per il direttore generale dell'Istituto.