Art. 12.
                         Direttore generale

   1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto
e la responsabilita' complessiva della direzione e della gestione, ed
in particolare:
    a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
    b)  propone  lo  statuto,  e  successive  eventuali modifiche, al
consiglio di amministrazione;
    c)  propone  al consiglio di amministrazione, che lo delibera, il
regolamento  aziendale  e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta
regionale;
    d)  definisce,  sulla base della programmazione regionale e degli
indirizzi    generali    del   consiglio   di   amministrazione,   la
programmazione pluriennale dell'Istituto;
    e)  predispone  e  adotta  il bilancio di previsione, le relative
variazioni e il conto consuntivo;
    f)  delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura
della  perdita  dell'esercizio  e  il  riequilibrio  della situazione
economica;
    g) predispone la relazione programmatica annuale;
    h)  assume  tutti  gli  atti  relativi alla gestione giuridica ed
economica   del   personale   secondo   le   modalita'  previste  dal
regolamento;
    i)  stipula  i  contratti,  le convenzioni e le spese nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti;
    l)  predispone  il piano triennale delle attivita', in attuazione
degli  obiettivi  e  degli  indirizzi  previsti  dai  piani  sanitari
regionali;
    m)  predispone  la  relazione  gestionale  annuale sull'attivita'
svolta  dall'Istituto  e la propone alla valutazione del consiglio di
amministrazione e della Giunta regionale;
    n)   propone   il  tariffario  delle  prestazioni  da  sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale.
   2.  Il  direttore  generale e' nominato con decreto del Presidente
della  Regione  secondo  i  criteri e le procedure di cui all'art. 10
della legge regionale n. 10 del 2006.
   3.   Il   direttore   generale   e'  coadiuvato  da  un  direttore
amministrativo  e da un direttore sanitario veterinario, nominati con
provvedimento   motivato   del   direttore   generale.  Essi  cessano
dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore
generale   e  possono  essere  riconfermati.  Per  gravi  motivi,  il
direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono
essere  sospesi  o  dichiarati  decaduti  dal  direttore generale con
provvedimento motivato.
   4.  Il  rapporto  di  lavoro del direttore generale, del direttore
sanitario  veterinario  e  del  direttore  amministrativo  e' a tempo
pieno,   regolato   da   contratto   di  diritto  privato  di  durata
quinquennale,  rinnovabile,  e  non  puo' comunque protrarsi oltre il
sessantacinquesimo  anno  di eta'; i contenuti di tale contratto, ivi
compresi  criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli
previsti  dal  decreto  legislativo  n.  502  del  1992, e successive
modifiche.
   5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la
Giunta  regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento
degli  obiettivi  affidati  e  sentito  il  parere  del  consiglio di
amministrazione,  procede  o  meno  alla  conferma  entro  i tre mesi
successivi  alla  scadenza del termine. La disposizione si applica in
ogni  altro  procedimento  di  valutazione dell'operato del direttore
generale.
   6.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione presenti una
situazione  di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del
principio  di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione,
la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del
direttore  generale  e  provvede alla sua sostituzione, previo parere
del consiglio di amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di
particolare  gravita' e urgenza. Il consiglio di amministrazione, nel
caso di manifesta inattuazione del piano triennale delle attivita' di
cui  al  comma  1, lettera l), puo' chiedere alla Giunta regionale di
revocare  il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il
contratto sia gia' scaduto.
   7.  Per  quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui
al  decreto  legislativo  n.  502  del 1992, e successive modifiche e
della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche.