Art. 12. Direttore generale 1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la responsabilita' complessiva della direzione e della gestione, ed in particolare: a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto; b) propone lo statuto, e successive eventuali modifiche, al consiglio di amministrazione; c) propone al consiglio di amministrazione, che lo delibera, il regolamento aziendale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta regionale; d) definisce, sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi generali del consiglio di amministrazione, la programmazione pluriennale dell'Istituto; e) predispone e adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; f) delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica; g) predispone la relazione programmatica annuale; h) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalita' previste dal regolamento; i) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai dirigenti; l) predispone il piano triennale delle attivita', in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali; m) predispone la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto e la propone alla valutazione del consiglio di amministrazione e della Giunta regionale; n) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. 2. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente della Regione secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 10 della legge regionale n. 10 del 2006. 3. Il direttore generale e' coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario veterinario, nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore sanitario veterinario e il direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore sanitario veterinario e del direttore amministrativo e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta'; i contenuti di tale contratto, ivi compresi criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche. 5. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del direttore generale, la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e sentito il parere del consiglio di amministrazione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale. 6. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere del consiglio di amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il consiglio di amministrazione, nel caso di manifesta inattuazione del piano triennale delle attivita' di cui al comma 1, lettera l), puo' chiedere alla Giunta regionale di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. 7. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche.