Art. 13.
                        Collegio dei revisori

   1.  Il  collegio  dei  revisori  dura  in  carica  cinque anni, e'
nominato   con   decreto   del   Presidente   della  Regione,  previa
deliberazione   della   Giunta  regionale,  ed  e'  composto  da  tre
componenti,  di  cui uno designato dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore  dell'igiene  e sanita' e dell'assistenza sociale, fra
gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 88 (Attuazione della
direttiva   84/253/CEE,   relativa   all'abilitazione  delle  persone
incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti contabili), uno
designato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ed  uno,
iscritto  nel  registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto
legislativo  n.  88 del 1992, designato dal Consiglio dell'ordine dei
dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto.
   2.  Il  collegio  dei  revisori elegge il proprio presidente nella
prima seduta convocata dal direttore generale dell'Istituto.
   3.  Il  collegio  dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi,
verifica  la  regolare  tenuta della contabilita' e la corrispondenza
del  rendiconto  generale  alle risultanze delle scritture contabili,
esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
   4.  Il  collegio  dei  revisori  accerta  almeno ogni trimestre la
consistenza  di  cassa  e puo' chiedere notizie al direttore generale
sull'andamento dell'Istituto.
   5.  I  revisori  possono  in  qualsiasi  momento  procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.