Art. 13. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni, e' nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed e' composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno, iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto. 2. Il collegio dei revisori elegge il proprio presidente nella prima seduta convocata dal direttore generale dell'Istituto. 3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento. 4. Il collegio dei revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo' chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'Istituto. 5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.