Art. 15.
                      Direttore amministrativo

   1.  Il  direttore  amministrativo  e'  un  laureato  in discipline
giuridiche  o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno  di  eta'  e  che  abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una
qualificata  attivita'  di direzione tecnica o amministrativa in enti
pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media
o grande dimensione.
   2.  Il  direttore  amministrativo  dirige i servizi amministrativi
dell'istituto  e  fornisce  parere  obbligatorio  per  i  profili  di
legittimita'  al  direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza.