Art. 15. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. 2. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimita' al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.