Art. 16.
                              Personale

   1.   Il   rapporto   di  lavoro  del  personale  dell'istituto  e'
disciplinato  dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
502  del  1992,  e  nel  decreto  legislativo  n. 165 del 2001 e loro
successive modifiche e integrazioni.
   2.  Ai  concorsi  per  l'assunzione  nell'Istituto  si  applica il
regolamento  previsto  dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e successive modifiche.