Art. 16. Personale 1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto e' disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e loro successive modifiche e integrazioni. 2. Ai concorsi per l'assunzione nell'Istituto si applica il regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.