Art. 20.
                              Controllo

   1.  La  Regione  esercita,  tramite  l'Assessorato  competente  in
materia  di sanita', la funzione di vigilanza e controllo di merito e
di legittimita' sugli atti dell'Istituto e puo' disporre ispezioni ed
indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto stesso.