Art. 21.
                Contenuto ed esercizio del controllo

   1.  La  Regione  esercita,  tramite  l'Assessorato  competente  in
materia di sanita', con le modalita' previste dagli articoli 27, 28 e
29  della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui
seguenti   atti   dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della
Sardegna:
    a) conto consuntivo;
    b)  atti  di  disposizione  del  patrimonio eccedenti l'ordinaria
amministrazione;
    c)  atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa
su  base  pluriennale  per  un  importo  complessivo superiore a euro
1.000.000;  il  controllo  avviene  entro  quindici giorni lavorativi
dall'adozione  dell'atto,  decorsi  i  quali  gli  atti  si intendono
approvati.
   2.  Gli  atti  o  i  contratti  che  comportino  impegni  di spesa
inferiori  a euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo,
ma   sono   comunicati   all'Assessorato   dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione.
   3.  Il  termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al
comma  1,  lettere  a)  e  14, e' di quaranta giorni ed e' interrotto
qualora l'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale
richieda  chiarimenti  o elementi integrativi; il medesimo termine e'
sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
   4.  Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1
sono  pubblicati  in forma integrale contestualmente al loro invio al
controllo. Nelle more del controllo regionale ad essi non puo' essere
data esecuzione.
   5. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti
obbligatori  per  legge,  previa  diffida a provvedere nel termine di
trenta  giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore
generale.