Art. 21. Contenuto ed esercizio del controllo 1. La Regione esercita, tramite l'Assessorato competente in materia di sanita', con le modalita' previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale n. 10 del 2006, il controllo preventivo sui seguenti atti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna: a) conto consuntivo; b) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) atti, contratti e convenzioni che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 1.000.000; il controllo avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adozione dell'atto, decorsi i quali gli atti si intendono approvati. 2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 1.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo, ma sono comunicati all'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale contestualmente alla loro adozione. 3. Il termine per l'esercizio del controllo degli atti di cui al comma 1, lettere a) e 14, e' di quaranta giorni ed e' interrotto qualora l'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine e' sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 4. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale ad essi non puo' essere data esecuzione. 5. La Giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.