Art. 22. Abrogazione 1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare: a) la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 15 (Norme per l'amministrazione, la gestione e l'organizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna); b) la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 1995; c) l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1995; d) le parole «Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna» della Tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995. 2. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.