Art. 22.
                             Abrogazione

   1.  Dall'entrata  in vigore della presente legge sono abrogate, in
particolare:
    a)  la  legge  regionale  22  gennaio  1986,  n.  15  (Norme  per
l'amministrazione,   la  gestione  e  l'organizzazione  dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna);
    b) la lettera e) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
20 del 1995;
    c) l'art. 17 della legge regionale n. 20 del 1995;
    d)   le   parole  «Istituto  zooprofilattico  sperimentale  della
Sardegna»  della  Tabella  A  allegata alla legge regionale n. 20 del
1995.
   2.  Per  quanto non disciplinato dalle disposizioni della presente
legge,  si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni.