Art. 23.
                          Norma transitoria

   1.  Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge resta in carica per tutta la durata
del  suo  mandato  e, a far data dalla nomina del direttore generale,
esercita le competenze previste dall'art. 9.
   2.  Il  nuovo  consiglio  di  amministrazione di cui all'art. 7 e'
nominato  entro  quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del
consiglio di amministrazione uscente.