Art. 23. Norma transitoria 1. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica per tutta la durata del suo mandato e, a far data dalla nomina del direttore generale, esercita le competenze previste dall'art. 9. 2. Il nuovo consiglio di amministrazione di cui all'art. 7 e' nominato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione uscente.