Art. 24.
                          Norma finanziaria

   1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa
fronte con le disponibilita' recate dalla UPB SO5.02.001 e relative:
    quanto  ad  euro  16.565.000, per ciascuno degli anni dal 2008 al
2011,  con  le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo n. 270 del 1993;
    quanto  ad  euro  1.000.000  annui  con gli stanziamenti disposti
dall'art.  32,  comma  15, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2
(legge finanziaria 2007), cosi' come rideterminati dall'art. 3, comma
28,  della  legge  regionale 5  marzo  2008,  n. 3 (legge finanziaria
2008).