Art. 24. Norma finanziaria 1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le disponibilita' recate dalla UPB SO5.02.001 e relative: quanto ad euro 16.565.000, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993; quanto ad euro 1.000.000 annui con gli stanziamenti disposti dall'art. 32, comma 15, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), cosi' come rideterminati dall'art. 3, comma 28, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).