Art. 4. Statuto 1. Lo statuto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, nell'ambito delle disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1993 e della presente legge, stabilisce le norme fondamentali di funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto. 2. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del direttore generale, provvede, entro novanta giorni dall'insediamento, alla predisposizione dello statuto, ai sensi e in maniera conforme al decreto legislativo n. 270 del 1993, alla presente legge, ai principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e lo sottopone alla approvazione della Giunta regionale. 3. Lo statuto e' emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento.