Art. 4.
                               Statuto

   1.   Lo   statuto   dell'Istituto   zooprofilattico  sperimentale,
nell'ambito  delle  disposizioni  del  decreto legislativo n. 270 del
1993  e  della  presente  legge,  stabilisce le norme fondamentali di
funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto.
   2.  Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su proposta del
direttore generale, provvede, entro novanta giorni dall'insediamento,
alla predisposizione dello statuto, ai sensi e in maniera conforme al
decreto legislativo n. 270 del 1993, alla presente legge, ai principi
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502 (Riordino della
disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre  1992,  n. 421), e successive modifiche ed integrazioni e del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), e lo sottopone alla approvazione della Giunta regionale.
   3. Lo statuto e' emanato con decreto del Presidente della Regione,
previa    deliberazione    della   Giunta   regionale   su   proposta
dell'Assessore  regionale  dell'igiene  e  sanita'  e dell'assistenza
sociale,  sentito  il parere della competente Commissione consiliare,
che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento.